Cassazione Penale, Sentenza n. 27670/2024 del 11/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Cavassa impugna l'ordinanza del Tribunale di Bolzano dell'11/10/2023 che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. con sostituzione della pena detentiva con la detenzione sostitutiva ex art. 56 legge n. 689/1981, in relazione a tre condanne per furto (giudicate con sentenze di applicazione ex art. 444 c.p.p.). Il Tribunale aveva ritenuto che la sostituzione della pena fosse prerogativa del giudice della cognizione e che la richiesta di sospensione condizionale fosse preclusa per una successiva condanna intervenuta nel quinquennio. La ricorrente lamentava, in particolare, che il giudice dell'esecuzione non avesse valutato l'accordo con il pubblico ministero previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.p. e che, comunque, potesse applicare la pena sostitutiva dopo valutazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nella parte relativa alla mancata valutazione dell'accordo ex art. 188 disp. att. c.p.p., ritenendo che tale norma introduca una disciplina autonoma in sede esecutiva per la continuazione quando le condanne provengono da sentenze di applicazione ex art. 444 c.p.p. La Corte ha stabilito che il giudice dell'esecuzione doveva esprimersi sulla congruità dell'accordo tra condannato e pubblico ministero e che, quando sussiste tale accordo (o il dissenso del PM sia ritenuto ingiustificato), il giudice non può sostituire la pena con una diversa determinazione ex art. 671 c.p.p. L'ordinanza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati rinviati al Tribunale di Bolzano, in diversa composizione, per nuovo esame secondo i principi indicati.
Norme richiamate
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Introduce una disciplina autonoma per la continuazione in sede esecutiva quando le condanne sono frutto di applicazioni della pena ex art. 444 c.p.p.; richiede un accordo tra il condannato e il pubblico ministero sull'entità della sanzione sostitutiva, la verifica di congruità da parte del giudice dell'esecuzione e consente l'intervento modificativo del giudicato solo sulla base di detta pattuizione o in caso di dissenso del PM ritenuto ingiustificato.
art. 444 cod. proc. pen.
Norma richiamata come limite ai parametri della pena concordata: le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti incidono sul regime della continuazione e sui limiti massimi della pena che possono essere concordati in sede esecutiva.
art. 671 cod. proc. pen.
Regola generale sulla continuazione; la Corte precisa che, quando operi l'accordo ex art. 188 disp. att., il giudice dell'esecuzione non può esercitare i normali poteri valutativi di cui all'art. 671 per fissare una pena diversa da quella negoziata tra le parti.
art. 624-bis cod. pen.
Individua i reati di furto in abitazione oggetto dei procedimenti; utilizzata per descrivere il nucleo fattuale delle condanne, senza ulteriore specifica interpretativa nella decisione.
artt. 56 e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Riguardano la detenzione sostitutiva e la sospensione condizionale della pena; la questione sull'applicabilità di tali benefici è stata prospettata dalla ricorrente ma il rilievo principale della Corte è stato sulla mancata valutazione dell'accordo ex art. 188 disp. att.
art. 20-bis e art. 81, comma 2, cod. pen.
Richiamate dalla ricorrente come presunte violazioni, ma la Corte non si è soffermata su una autonoma reinterpretazione di tali norme stante l'assorbimento della questione dalla valutazione dell'accordo ex art. 188 disp. att.
art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Menziionato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere competenze del giudice dell'esecuzione su pene sostitutive; la decisione di merito si è concentrata comunque sull'applicazione dell'art. 188 disp. att.
Sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 03/07/2013
Richiamata con riferimento alla necessità di rinvio a diverso giudice in caso di annullamento di ordinanze in materia di continuazione in sede esecutiva; ha imposto la diversa composizione del giudice di rinvio.
Massime di principio
- Quando le condanne oggetto di una richiesta di continuazione sono state pronunciate con sentenze di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., l'unificazione in sede esecutiva richiede un accordo tra il condannato e il pubblico ministero ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.p.
- Il giudice dell'esecuzione deve valutare la congruità dell'accordo ex art. 188 disp. att.: se l'accordo è congruo e il PM non oppone un dissenso giustificato, il giudice non può sostituire la pena con una diversa determinazione tramite i poteri ordinari ex art. 671 c.p.p.
- Se il giudice dell'esecuzione omette di valutare l'accordo ex art. 188 disp. att., ciò costituisce motivo di annullamento e rinvio per nuovo esame.
- La possibilità di applicare pene sostitutive o la sospensione condizionale rimane disciplinata dalle norme specifiche (es. legge n. 689/1981) e può essere preclusa da successiva recidiva o condanne intervenute nei termini previsti dalla legge.
- In caso di annullamento di ordinanze sull'applicazione della continuazione in sede esecutiva, il rinvio deve avvenire ad un tribunale in diversa composizione fisica, conformemente alla giurisprudenza costituzionale.
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