Cassazione Penale, Sentenza n. 15224/2023 del 11/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero contro il rigetto del G.I.P., ha applicato la custodia cautelare in carcere per una serie di furti di sistemi di guida satellitare su mezzi agricoli. I difensori contestano la carenza motivazionale in ordine all'idoneità delle misure cautelari alternative: il Tribunale ha escluso gli arresti domiciliari limitandosi a rilevare che le difese non avevano indicato un'abitazione per la restrizione domestica, senza motivare perché gli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, non fossero adeguati a prevenire il pericolo di reiterazione e di fuga.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Bologna per un nuovo esame. La Cassazione ha rilevato insufficiente, apodittica e contraddittoria la motivazione del Tribunale circa l'inidoneità degli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico), richiedendo una valutazione concreta e specifica degli elementi da cui desumere la inadeguatezza di tale misura ai sensi dell'art. 275 c.p.p. (comma 3-bis) e della giurisprudenza delle Sezioni Unite. Ha inoltre disposto che, nel riesaminare la misura, il Tribunale verifichi preliminarmente la condizione di procedibilità in relazione alla novella normativa (D.Lgs. n.150/2022) che ha reso il reato di furto procedibile a querela della persona offesa, e in mancanza della querela attenda i termini rilevanti per la sua presentazione.
Norme richiamate
art. 275 c.p.p. (comma 3-bis)
Richiede che il giudice motivi sulla specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari applicabili, valutando sempre le alternative rispetto alla custodia cautelare in carcere, e motivando l'inidoneità degli arresti domiciliari controllati salvo le ipotesi di presunzione assoluta.
art. 275-bis c.p.p.
Disciplina gli strumenti di controllo elettronico applicabili durante la detenzione domiciliare; la Corte richiede che il giudice valuti, anche specificamente, la capacità di tali strumenti di prevenire il pericolo di reiterazione.
art. 624 c.p.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 -bis (art. 2 lett. i).
Con la modifica introdotta dal D.Lgs. n.150/2022 il reato di furto è, in linea generale, procedibile a querela della persona offesa; il giudice deve quindi verificare la presenza della querela prima di proseguire nell'azione penale o nell'applicazione di misure cautelari che presuppongano la procedibilità.
D.Lgs. n.150/2022
Ha reso il reato di furto procedibile a querela della persona offesa (introducendo effetti sulla procedibilità e sui termini per la presentazione della querela per fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore). Il giudice del rinvio dovrà verificare la sussistenza della querela o attendere i termini previsti.
Legge n.47/2015 (riforma delle misure cautelari)
Ha rafforzato il principio di adeguatezza e il favor per misure non detentive, imprimendo al giudice l'obbligo di considerare le alternative alla custodia cautelare e di motivare l'eventuale inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico.
D.L. n.146/2013 (modifica art. 275-bis c.p.p.)
Ha introdotto disposizioni volte a favorire l'uso del controllo elettronico, in linea con la finalità di rendere la custodia cautelare extrema ratio.
Giurisprudenza Sezioni Unite (es. Sez. U. n. 20769/2016, 'Lovisi')
Principio secondo cui gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico devono essere sempre considerati dal giudice come alternativa alla custodia in carcere, salvo motivazione di inidoneità; il rapporto regola/eccezione è invertito a favore delle misure meno afflittive.
Massime di principio
- Quando viene richiesta o applicata la custodia cautelare in carcere il giudice deve motivare in modo concreto e specifico perché le misure meno afflittive (arresti domiciliari, anche con controllo elettronico) sono inidonee a soddisfare le esigenze cautelari individuate; motivazioni generiche o apodittiche sono insufficienti.
- L'assenza di indicazione di un domicilio da parte della difesa non costituisce di per sé motivo assoluto per escludere gli arresti domiciliari: il giudice deve considerare anche l'esecuzione presso terzi disponibili e la possibilità di misure presidiate (braccialetto elettronico).
- Il giudice deve valutare espressamente la capacità degli strumenti di controllo elettronico di prevenire il pericolo di reiterazione; tale valutazione può essere implicita solo se risulta nell'ordinanza un'argomentazione assorbente che esclude in radice l'idoneità del regime fiduciario.
- In presenza di modifiche legislative sulla procedibilità (es. D.Lgs. n.150/2022 che ha reso il furto procedibile a querela), il giudice deve preliminarmente accertare la sussistenza della querela e, se mancante, attendere i termini previsti prima di procedere.
- Le decisioni del giudice di merito sull'applicabilità e sulla scelta della misura cautelare sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti della legittimità: la Corte verifica che vi sia una motivazione giuridicamente significativa e priva di evidenti illogicità o contraddizioni, non riesaminando i fatti in fatto ma la congruità delle argomentazioni.
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