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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39176/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 07/03/2024 che aveva confermato la condanna di Siani per falso ideologico in certificati (art. 481 c.p.) relativo alla "certificazione di collaudo finale parziale" inserita nella dichiarazione di fine lavori del 26/06/2015. Il ricorrente contestava: motivazione insufficiente e confusione con una diversa dichiarazione del 27/09/2013 (già prescritta), l'uso di planimetrie "bozze" non rilevanti, la mancanza del dolo, l'erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), la dosimetria della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonché la legittimazione della parte civile Valsecchi a ottenere la rifusione delle spese di giudizio di rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e confermato la decisione impugnata. Ha ritenuto che: la dichiarazione del 26/06/2015, resa ai sensi dell'art. 42 L.R. Lombardia 11/03/2005 n.12 e richiamata nella SCIA, abbia natura certificativa; dalla documentazione processuale (sopralluoghi, dichiarazioni dei testimoni e delle parti acquirenti, bozze di planimetrie consegnate agli acquirenti) emergevano difformità significative tra quanto realizzato e gli atti progettuali/PL di lottizzazione (aperture, altezze, volumetrie), di cui Siani, in qualità di progettista e direttore dei lavori, era a conoscenza; la falsità e il dolo sono stati quindi adeguatamente provati; non è applicabile l'art. 131-bis per la particolare tenuità del fatto considerato il contesto e la gravità dell'offesa; la pena detentiva (mesi 6) e la mancata concessione delle attenuanti generiche sono motivate correttamente; la parte civile Stefania Valsecchi era legittimata a partecipare al giudizio di rinvio e le è stata confermata la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di proseguita difesa. Il ricorso è stato quindi rigettato.

Norme richiamate

  • art. 481 cod. pen.

    Falso ideologico in certificati: la Corte ha ritenuto che la certificazione di collaudo finale parziale resa dal progettista abbia natura certificativa e, se falsa, integri il reato previsto dall'art. 481 c.p.

  • art. 42 Legge Regionale Lombardia 11/03/2005 n.12

    Norma richiamata nel documento che definisce il certificato di collaudo finale: la presenza del richiamo normativo nell'atto rafforza la qualificazione dell'atto come 'certificato' e non mera dichiarazione fiduciaria.

  • art. 23 d.P.R. 6/06/2001 n.380

    Prevede l'obbligo del certificato di collaudo finale redatto da progettista o tecnico abilitato da presentare allo sportello unico: la Corte lo usa per sostenere la natura certificativa dell'atto.

  • art. 22, comma 2 d.P.R. n.380/2001

    Disciplina SCIA/DIA e varianti: serve a mostrare che le varianti integrate nelle pratiche fanno parte del procedimento e che la certificazione attesta la conformità rispetto a quelle pratiche.

  • art. 20, comma 13 e art. 23 d.P.R. n.380/2001 (richiami a discipline sulle asseverazioni)

    La Corte ha escluso la confusione invocata dal ricorrente: qui l'atto non aveva contenuto valutativo/judiziale soggettivo per cui le norme sulle asseverazioni (quando applicabili) non assorbivano automaticamente la fattispecie di falso ideologico.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ricorda che la valutazione è complessiva e che, nel caso concreto, la gravità complessiva e il dolo emerso escludono l'applicabilità.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato elementi utili alla valutazione della gravità e alla motivazione della scelta sanzionatoria (presa in considerazione anche la personalità e i precedenti).

Massime di principio

  • Una dichiarazione tecnica redatta e presentata in forza di una norma che la definisce "certificato" può integrare il reato di falso ideologico (art. 481 c.p.) se risulta, alla luce degli elementi probatori, non conforme alla realtà dei fatti.
  • La valutazione della falsità può fondarsi su un quadro complessivo di elementi (sopralluoghi, dichiarazioni di acquirenti/testimoni, documentazione catastale o bozze consegnate) e non solo sul confronto con il documento formalmente allegato alla dichiarazione impugnata.
  • Il ruolo e la conoscenza tecnica del soggetto che rilascia la certificazione (es. progettista/direttore lavori) aggravano la sua responsabilità: la sua funzione rende più probabile l'attribuzione del dolo quando emergono difformità significative.
  • Se precedenti contestazioni analoghe sono state giudicate prescritte in un grado, la Corte nel riesame (rinvio) può comunque fare riferimento agli accertamenti fattuali già compiuti quando sono pertinenti a dimostrare la falsità dell'atto oggetto di rinvio, purché non si travalichi il perimetro del rinvio stesso.
  • L'applicabilità dell'art. 131-bis richiede valutazione complessiva della fattispecie: anche modesti aumenti volumetrici o difformità apparentemente limitate possono non essere considerati "tenui" se inseriti in un contesto di violazioni sistematiche o idonee a incidere sul valore dell'immobile.
  • Le parti civili le cui statuizioni civili non siano definitive possono essere legittimate a intervenire nel giudizio di rinvio e a chiedere la conferma delle statuizioni civili; la loro partecipazione può comportare la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese legali di giudizio.

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