Cassazione Penale, Sentenza n. 08407/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Milano che ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dall'imputato Francesco Caruso nei confronti del giudice Vincenzo Giordano nel processo per peculato. Il ricorrente deduceva che la dichiarazione di ricusazione era stata ritenuta tardiva (presentata nove mesi dopo il rigetto da parte del Presidente del Tribunale della dichiarazione di astensione) ma sostiene che il provvedimento di rigetto non era mai stato notificato né a lui né al difensore; pertanto, secondo il ricorrente, il termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. doveva decorrere solo dal momento in cui la cancelleria gli ha fatto conoscere tardivamente il provvedimento. Inoltre, la ricusazione è stata censurata per mancanza della documentazione probatoria richiesta dall'art. 38, comma 3.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, a prescindere dalla questione della tempestività, risultava decisiva l'assenza di qualsiasi documentazione a supporto della dichiarazione di ricusazione, in violazione dell'art. 38, comma 3, e che l'inadempimento formale è sanzionato con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 41 cod. proc. pen., salvo oggettiva impossibilità di allegazione che nel caso non è stata dimostrata. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 38 cod. proc. pen.
"la dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove.., è presentata assieme ai documenti"
Stabilisce i termini e le formalità per la dichiarazione di ricusazione: il comma 2 prevede il termine di tre giorni dalla conoscenza della causa di ricusazione; il comma 3 richiede che la dichiarazione sia corredata dei documenti e delle prove a sostegno.
art. 41 cod. proc. pen.
Sanziona l'omissione delle formalità previste dall'art. 38 (ad es. mancanza della documentazione): l'inosservanza comporta l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, salvo che l'omissione sia dovuta a oggettiva impossibilità di allegazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna del proponente del ricorso alle spese del procedimento e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, a meno che non sussista assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
art. 24 Cost.
Rilevata dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla decorrenza del termine: tutela il diritto di difesa e può giustificare la decorrenza del termine dalla effettiva conoscenza del provvedimento, se dimostrabile la mancata notificazione.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Usata come riferimento per il principio secondo cui la condanna a carico del proponente può essere mitigata solo se rilevabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
Massime di principio
- La dichiarazione di ricusazione deve rispettare sia i termini di presentazione previsti dall'art. 38 (decorrenti dalla conoscenza della causa di ricusazione) sia gli obblighi formali di documentazione previsti dal comma 3: la mancata produzione dei documenti rende la dichiarazione inammissibile ai sensi dell'art. 41, salvo oggettiva impossibilità di allegazione.
- La questione della decorrenza del termine (se dal rigetto dell'astensione o dalla effettiva conoscenza del provvedimento) è rilevante, ma non supplisce alle carenze documentali: anche una ricusazione tempestiva può essere dichiarata inammissibile se priva della documentazione richiesta.
- Se non si è ricevuta la notifica di un provvedimento che incide sui termini, è fondamentale documentare e provare la mancata notifica per far decorrere i termini dalla effettiva conoscenza; in mancanza, il giudice può ritenere tempestiva la presentazione solo se comprovata l'impossibilità di allegare i documenti.
- In caso di inammissibilità del ricorso per ricusazione, il proponente può essere condannato alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616: per evitare sanzioni è utile dimostrare l'assenza di colpa o l'oggettiva impossibilità di allegazione.
- Prassi consigliata: al momento della presentazione della ricusazione, allegare subito tutta la documentazione probatoria disponibile e, se la notifica di provvedimenti rilevanti è mancata, acquisire e produrre elementi che dimostrino la mancata conoscenza e i tentativi di ottenerla.
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