Cassazione Penale, Sentenza n. 30276/2022 del 29/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare. In cassazione deduceva un unico motivo articolato di violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale del riesame aveva omesso di considerare, ai fini del computo del termine massimo di durata della custodia cautelare, il periodo di privazione della libertà personale patito all'estero e a fini estradizionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., avendo il Giudice per le indagini preliminari comunicato la revoca della misura cautelare (23/05/2022) e non risultando manifestata dal ricorrente la volontà di coltivare l'impugnazione per finalità concrete (ad es. per ottenere futura riparazione). La Corte ha richiamato i principi consolidati sulla nozione di interesse all'impugnazione e sull'onere di dedurre specificamente il pregiudizio in caso di revoca. Non sono state disposte ulteriori statuizioni; l'inammissibilità non configura soccombenza e non ha comportato condanna alle spese né sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Base normativa per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: se l'interesse all'impugnazione viene meno, l'impugnazione non puo' essere esaminata.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare la nozione di interesse a impugnare come requisito soggettivo dell'impugnazione, valutato secondo una prospettiva utilitaristica e come requisito immediato, concreto e attuale.
art. 310, cod. proc. pen.
Norma indicata come base dell'appello al Tribunale del riesame presentato dal ricorrente; contestualizza il rimedio impugnatorio originario.
art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato rispetto alla trattazione scritta del ricorso (rilevanza procedurale sulle modalita' di discussione scritta durante l'emergenza).
Giurisprudenza (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, Testini)
Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, Testini
Stabilisce che, se la misura cautelare viene revocata, per ritenere sussistente l'interesse a proseguire l'impugnazione ai fini di una futura domanda di riparazione e' necessario che il ricorrente formuli una specifica e motivata deduzione del pregiudizio concreto.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj)
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj
Definizione consolidata della nozione di interesse all'impugnazione come requisito utilitaristico, che deve essere immediato, concreto e attuale sia al momento della proposizione che della decisione del gravame.
Massime di principio
- La revoca della misura cautelare durante il processo di impugnazione determinerà in molti casi una sopravvenuta carenza di interesse, rendendo il ricorso inammissibile.
- Per conservare interesse a impugnare dopo la revoca (per esempio al fine di ottenere futura riparazione per ingiusta detenzione) il ricorrente deve dedurre in modo specifico e motivato il pregiudizio concreto che subirebbe in caso di mancato accoglimento.
- La declaratoria di inammissibilità per mancanza di interesse non equivale a soccombenza e non comporta automaticamente condanna alle spese o sanzioni pecuniarie.
- La valutazione dell'interesse all'impugnazione segue criteri utilitaristici: deve essere concreta, attuale e coerente con lo scopo dell'impugnazione, e deve sussistere sia alla proposizione sia alla decisione del ricorso.
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