Sentenza n. 1868/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza numero identificativo -OMISSIS- del Prefetto della Provincia di Milano, datata 25.02.2025, ordine di revisione medica, notificato il 7.3.2025 fasc. int. -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza prefettizia di revisione medica della patente di guida, con invito a sottoporsi a visita presso la Commissione Medica Locale di Milano
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Prefetto di Milano, ai sensi degli artt. 186, 119 e 128 del codice della strada, gli ha imposto di sottoporsi a visita medica per la revisione della patente, dopo che le autorità tedesche avevano ritirato la patente italiana in conseguenza della guida in stato di ebbrezza e avevano successivamente riconosciuto la possibilità di utilizzare la patente estera sul territorio tedesco. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 119, comma 4, e 128 del codice della strada, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, illogicità manifesta, ingiustizia e travisamento dei presupposti, sostenendo che l’idoneità alla guida accertata dalle autorità tedesche rendesse superflua e illegittima la visita disposta dal Prefetto italiano. Con il secondo motivo ha lamentato l’omessa restituzione della patente di guida italiana, prospettando i medesimi vizi. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione della legge n. 241/1990 per mancata risposta alle richieste con cui aveva domandato di poter effettuare la visita presso una Commissione Medica diversa, nel luogo di residenza della famiglia materna.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi, esaminati congiuntamente. Ha qualificato la revisione della patente prevista dall’art. 128 del codice della strada come misura amministrativa non sanzionatoria e cautelare-preventiva, diretta a verificare la persistenza dei requisiti psicofisici o tecnici necessari non solo per conseguire, ma anche per conservare il titolo di guida. La guida in stato di ebbrezza commessa in Germania, corrispondente all’illecito previsto dall’art. 186 del codice della strada, costituiva presupposto idoneo a far sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici e, quindi, legittimava l’ordine di sottoporsi a visita. L’idoneità alla guida riconosciuta dalle autorità tedesche non vincolava la Prefettura italiana, il cui potere valutativo restava autonomo. Il TAR ha richiamato gli artt. 2 e 3 della Convenzione europea del 3 giugno 1976, ratificata dalla legge n. 949/1984, secondo cui lo Stato che riceve la comunicazione della decadenza può pronunciare, nel quadro della propria legislazione, la decadenza o le misure che avrebbe ritenuto applicabili se i fatti fossero avvenuti sul proprio territorio. Ne consegue che la Prefettura poteva disporre la revisione medica e non era tenuta a restituire la patente sulla base del solo accertamento straniero. Quanto al luogo della visita, il provvedimento è stato ritenuto coerente con i dati anagrafici e con lo storico delle patenti, dai quali risultava la residenza a Milano e l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune. Le doglianze relative alla mancata risposta alle richieste amministrative non potevano essere esaminate nel giudizio di annullamento, poiché l’ordinamento prevede lo specifico ricorso avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., che il ricorrente non aveva proposto. Il TAR ha inoltre dichiarato nulla la memoria depositata senza firma digitale, ai sensi dell’art. 136, comma 2-bis, c.p.a. Il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato a rifondere al Ministero dell’Interno euro 1.500,00 oltre accessori, mentre le spese sono state compensate nei confronti della Prefettura.
Norme richiamate
art. 128, comma 1, d.lgs. 285/1992 (codice della strada)
Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica.
La disposizione consente al Prefetto di ordinare la revisione medica quando emergano dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici o tecnici; la revisione ha funzione cautelare-preventiva e non sanzionatoria.
art. 119, comma 4, d.lgs. 285/1992 (codice della strada)
Individua la Commissione Medica Locale presso la quale può essere svolta la visita medica disposta ai fini della revisione della patente.
art. 186 d.lgs. 285/1992 (codice della strada)
La guida in stato di ebbrezza costituisce, nel caso concreto, il presupposto fattuale idoneo a far sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici alla guida.
art. 2 Convenzione europea del 3 giugno 1976 sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore
La Parte contraente che ha pronunciato la decadenza avvisa senza indugio la Parte contraente che ha rilasciato la licenza di condurre…
La comunicazione della decadenza allo Stato che ha rilasciato la patente consente l’attivazione dei poteri previsti dalla Convenzione.
art. 3 Convenzione europea del 3 giugno 1976 sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore
La Parte contraente che è stata avvisata di siffatta decisione può pronunciare nel quadro della propria legislazione la decadenza che avrebbe ritenuto utile pronunciare ove i fatti e le circostanze motivanti l’intervento dell’altra Parte contraente si fossero prodotti sul proprio territorio.
Lo Stato che riceve la comunicazione può autonomamente adottare, secondo la propria legislazione, le misure che avrebbe ritenuto applicabili se i fatti fossero avvenuti nel proprio territorio.
legge 19 novembre 1984, n. 949
Ratifica la Convenzione europea del 3 giugno 1976 sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Prevedono lo specifico rimedio contro il silenzio dell’amministrazione; la mancata risposta alle istanze non è stata esaminata come vizio dell’ordinanza impugnata in assenza dell’azione avverso il silenzio.
art. 136, comma 2-bis, c.p.a.
La memoria processuale priva della firma digitale prescritta è stata dichiarata nulla.
Massime di principio
- La revisione della patente disposta ai sensi dell’art. 128 del codice della strada è una misura amministrativa cautelare e preventiva, non sanzionatoria, finalizzata a verificare la persistenza dei requisiti psicofisici o tecnici necessari per conservare il titolo di guida.
- La commissione di un illecito di guida in stato di ebbrezza, anche se commesso all’estero e ritenuto corrispondente alla fattispecie prevista dall’art. 186 del codice della strada, può costituire presupposto sufficiente per far sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici e legittimare l’ordine prefettizio di visita medica.
- L’accertamento di idoneità alla guida compiuto dalle autorità dello Stato estero non esclude né vincola l’autonomo esercizio dei poteri dell’autorità italiana competente sul titolo di guida rilasciato dall’Italia, quando la normativa internazionale consente allo Stato di adottare le misure previste dalla propria legislazione.
- La legittimità dell’individuazione della Commissione Medica Locale competente può essere valutata sulla base dei dati oggettivi risultanti dagli archivi amministrativi, inclusi la residenza anagrafica e lo storico della patente.
- Le contestazioni relative alla mancata risposta dell’amministrazione a un’istanza devono essere fatte valere mediante l’azione avverso il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a., non automaticamente attraverso l’impugnazione di un distinto provvedimento espresso.
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