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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13832/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di primo grado, definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, all'imputato è stata applicata la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per un reato in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., sostanzialmente lamentando che il giudice non avrebbe adeguatamente verificato l'eventuale presenza di cause che imponessero una immediata declaratoria di proscioglimento. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché estranea ai motivi deducibili avverso la sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo proposto non rientra tra quelli tassativamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non attiene all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa ai fini dell'esclusione della sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base del patteggiamento applicato dal giudice di merito

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    individua in modo tassativo i soli motivi deducibili contro la sentenza di patteggiamento; il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. non vi rientra

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di un proscioglimento immediato; la doglianza è però ritenuta non deducibile in cassazione nel caso di patteggiamento

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato per la declaratoria de plano dell'inammissibilità

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto della sentenza di patteggiamento

  • L. n. 103 del 23 giugno 2017

    citata quale fonte che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • Corte cost. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata in tema di condanna alla sanzione pecuniaria per inammissibilità, in assenza di colpa del ricorrente non ravvisata

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
  • Il vizio di motivazione relativo alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è, di regola, deducibile in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla legge.
  • La motivazione della sentenza di patteggiamento è fisiologicamente essenziale e più contenuta, perché si fonda su un accordo processuale con cui l'imputato rinuncia alla contestazione piena dell'accusa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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