Cassazione Civile, Ordinanza n. 16396/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per asserito difetto di specificità dei motivi. La lite traeva origine da un'intimazione di pagamento di euro 21.344,82 per IRAP 2010, annullata in primo grado perché il giudice aveva ritenuto inesistente la notifica del presupposto avviso di accertamento. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l'appello, pur riproponendo in parte le difese svolte in primo grado, conteneva censure specifiche contro la decisione di primo grado, poiché contestava la statuizione sulla ritualità della notifica e investiva l'intera ratio decidendi della sentenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso e fondato il motivo proposto. Ha affermato che, nel processo tributario, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va interpretata restrittivamente e che è sufficiente, ai fini dell'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, che dall'atto emerga in modo inequivoco la volontà di contestare la decisione di primo grado, anche mediante riproposizione delle ragioni già svolte, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza. Poiché la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello nonostante esso contenesse censure idonee a contestare la statuizione sulla notifica dell'avviso presupposto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
La sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi deve essere interpretata restrittivamente; è sufficiente che dall'atto emerga, anche implicitamente ma in modo inequivoco, la volontà di contestare la decisione di primo grado.
art. 14 disp. prel. c.c.
Richiamato per giustificare l'interpretazione restrittiva delle norme eccezionali che limitano l'accesso alla giustizia.
art. 327, comma 1, c.p.c.
Usato per affermare la tempestività del ricorso per cassazione, tenendo conto delle sospensioni dei termini processuali.
D.L. 17 marzo 2020, n. 18
Richiamato per la sospensione dei termini processuali per l'emergenza sanitaria Covid-19.
D.L. 8 aprile 2020, n. 23
Richiamato per la sospensione dei termini processuali per l'emergenza sanitaria Covid-19.
L. 24 febbraio 2020, n. 27
Conversione del D.L. n. 18 del 2020, richiamata ai fini della sospensione dei termini.
L. 5 giugno 2020, n. 40
Conversione del D.L. n. 23 del 2020, richiamata ai fini della sospensione dei termini.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è misura eccezionale e va applicata in modo restrittivo.
- L'onere di specificità dei motivi di appello è soddisfatto quando l'atto, letto nel suo complesso, consenta di ricavare in modo inequivoco il dissenso rispetto alla decisione di primo grado, anche se le difese riproducono in parte argomentazioni già svolte.
- La riproposizione delle ragioni poste a base della pretesa fiscale può valere come impugnazione specifica se l'appello contesta l'intera decisione di primo grado e non lascia dubbi sulla volontà di ottenerne la riforma.
- Quando il giudice di appello dichiara l'inammissibilità del gravame, perde la potestas iudicandi sul merito; eventuali ulteriori considerazioni di merito sono prive di incidenza decisoria.
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