Cassazione Civile, Ordinanza n. 28102/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla rettifica, da parte dell'Ufficio del Territorio di Agrigento, della rendita catastale proposta con procedura DOCFA per un'unità immobiliare derivante dal frazionamento di un capannone industriale classificato in categoria D/8. L'Ufficio applicava un saggio di fruttuosità del 2% invece dell'1% proposto dal contribuente. La Commissione tributaria regionale rigettava l'appello dell'Agenzia delle Entrate ritenendo, da un lato, che l'appello fosse inammissibile per difetto di specificità, dall'altro che la stima diretta richiedesse il sopralluogo, non risultante agli atti, e che il saggio di fruttuosità potesse essere ridotto all'1% in ragione delle condizioni del bene. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due ricorsi notificati in tempi diversi; la Corte esaminava solo il primo, ritenendo il secondo inammissibile per consumazione del potere di impugnazione. Con i motivi di ricorso l'Ufficio denunciava: 1) violazione degli artt. 53 e 63 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello era specifico; 2) violazione delle norme sulla stima diretta e sul classamento catastale, assumendo che il sopralluogo non è condizione necessaria di legittimità; 3) violazione della disciplina sul saggio di fruttuosità, deducendo che per le unità del gruppo D il saggio è fissato in misura legale al 2% e non è riducibile discrezionalmente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto assorbita ogni diversa valutazione sul secondo ricorso notificato successivamente come inammissibile, ha cassato la sentenza della CTR della Sicilia e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché rivaluti i motivi di appello alla luce dei principi affermati. La Corte ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi: l'appello dell'Ufficio era specifico e non poteva essere dichiarato inammissibile; la stima diretta di un immobile di categoria speciale non presuppone necessariamente il sopralluogo, potendo l'Amministrazione utilizzare anche gli atti e la documentazione già disponibili; il saggio di fruttuosità per gli immobili del gruppo D è un parametro legale fisso pari al 2% e non può essere abbassato discrezionalmente all'1% sulla base delle condizioni concrete dell'immobile, salvo questioni diverse non dedotte.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
motivi specifici dell'impugnazione
Nel processo tributario l'inammissibilità per difetto di specificità va interpretata restrittivamente; è sufficiente che dall'atto emerga la volontà di contestare la decisione di primo grado e di sottoporre il merito al riesame.
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma processuale insieme all'art. 53 per sostenere la specificità dell'appello.
art. 1, comma 2, d.m. 19 aprile 1994, n. 701
Richiamato quale base normativa della procedura di classamento e della valutazione catastale impugnata.
art. 11 d.l. 14 marzo 1998, n. 70, convertito dalla legge 13 maggio 1998, n. 155
Richiamato in relazione alla disciplina catastale e alla stima dell'immobile.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 54
Richiamato nel contesto dei motivi di ricorso sulla disciplina catastale.
art. 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249
La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ... è determinata con stima diretta per ogni singola unità
Per i fabbricati speciali la rendita è determinata con stima diretta, ma ciò non implica necessariamente il sopralluogo come condizione di validità dell'accertamento.
art. 37 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La stima diretta del reddito medio ordinario può essere ricavata anche dalle caratteristiche del bene e dalla documentazione disponibile.
art. 29 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Il saggio di capitalizzazione/r fruttuosità è un parametro legale fissato in misura uniforme, senza discrezionalità dell'Ufficio.
art. 30 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Resta fermo che per gli immobili a destinazione speciale la rendita è determinata per stima diretta.
D.M. 14 dicembre 1991
È il riferimento per ricavare, in senso inverso, il saggio di capitalizzazione applicabile; per il gruppo D il parametro è fisso al 2%.
art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato come norma da cui si ricavano i moltiplicatori e, in via inversa, il saggio di capitalizzazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va applicata restrittivamente: è sufficiente che l'atto, nel suo complesso, evidenzi la volontà di censurare la decisione di primo grado e di ottenerne il riesame nel merito.
- La riproposizione in appello delle stesse ragioni poste a fondamento dell'atto impositivo può integrare un'impugnazione specifica, poiché l'appello tributario ha natura pienamente devolutiva e non richiede necessariamente la formulazione di motivi nuovi.
- Nella determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale o particolare la stima diretta non presuppone, di per sé, il sopralluogo dell'Ufficio, che costituisce solo uno strumento conoscitivo eventuale e non una condizione di legittimità dell'avviso, quando l'Amministrazione disponga già di elementi valutativi idonei.
- Per gli immobili del gruppo catastale D il saggio di fruttuosità/capitalizzazione è un parametro legale fisso e non discrezionale, da applicare in misura uniforme secondo la disciplina normativa, senza possibilità di riduzione o aumento in ragione di valutazioni soggettive del caso concreto.
- In assenza di contestazioni sul gruppo catastale o sul valore di mercato rilevante, né l'Ufficio né il contribuente possono discostarsi dal saggio legale di capitalizzazione previsto per la categoria di appartenenza.
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