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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7484/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lo Magno ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per omicidio colposo aggravato (art. 589, comma 2 c.p.) per aver investito con l'auto, nella notte del 25/10/2015, il ciclista Nistor Constantin Viorel causandone la morte. Il ricorrente ha dedotto principalmente: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla responsabilità penale, sostenendo che la vittima aveva invaso la corsia, era in forte stato di ebbrezza e priva di luci; 2) travisamento della prova e rilevanza causale della condotta della vittima; 3) mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e dell'art. 114 c.p. e mancata sospensione condizionale della pena; 4) eccessività della pena; 5) prescrizione del reato consumato nel 2015.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi meri reiterazioni delle doglianze già svolte in grado di merito e, comunque, manifestamente infondati: la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente la sussistenza della colpa di Lo Magno (velocità accertata di circa 70 km/h in tratto con limite 50 km/h e adeguata illuminazione), il nesso di causalità tra la condotta e l'evento e la non esclusione del nesso per la condotta della vittima (che è stata valutata solo come circostanza attenuante ai sensi dell'art. 589-bis). I motivi sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti sono inammissibili per difetto di specificità; la circostanza di cui all'art. 114 c.p. non è applicabile al caso di concorso causale di condotte colpose. La questione della prescrizione è manifestamente infondata: il termine non è decorso alla data e le regole di calcolo (legge 251/2005, c.d. ex Cirielli, con raddoppio per il reato in questione) portano a termine prescrizionale molto più lungo. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 589, comma 2, cod. pen.

    Reato contestato (omicidio colposo aggravato dalle norme sulla circolazione stradale). La Corte conferma la qualificazione del fatto e il nesso di causalità tra la condotta del conducente e l'evento mortale.

  • art. 589-bis, comma 7, cod. pen.

    Riconoscimento della partecipazione colposa della vittima come circostanza attenuante che riduce la responsabilità ma non esclude il nesso causale e la responsabilità dell'automobilista quando la condotta altrui rientri nella prevedibilità.

  • art. 141 Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285)

    Violazione contestata relativa al dovere di mantenere il controllo del veicolo e di essere in grado di compiere manovre necessarie in condizioni di sicurezza; la Corte ha ritenuto che il conducente non avesse rispettato tale obbligo.

  • art. 142 Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285)

    Violazione per eccesso di velocità (70 km/h accertati rispetto al limite di 50 km/h); la Corte ha valorizzato la compressione dei tempi di avvistamento e la prevedibilità dell'evento evitabile con velocità moderata.

  • art. 114 cod. pen.

    La Corte ha precisato che detta circostanza è applicabile solo in concorso di persone nel reato doloso o nella cooperazione colposa ex art. 113 c.p.; non è configurabile nel caso di concorso causale di condotte colpose o nella concorrenza di colpa della vittima.

  • legge 251/2005 (c.d. ex Cirielli) e art. 157 cod. pen.

    Norme sulla prescrizione: la riforma ha rimodulato i termini prescrizionali, introducendo il criterio del massimo della pena edittale e prevedendo il raddoppio per alcuni reati (tra cui l'art. 589 commi 2 e 3); applicazione al caso concreto con esito negativo sulla pretesa estinzione per prescrizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al versamento alla Cassa delle Ammende per il ricorso inammissibile per colpa; la Corte ha disposto il pagamento di €3.000,00.

  • artt. 530, comma 2, e 192 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente con riguardo a nullità e travisamento della prova; la Corte ha ritenuto tali censure generiche e reiterative, dunque inammissibili.

Massime di principio

  • Il conducente di un veicolo ha l'obbligo non solo di rispettare le norme di circolazione (limiti di velocità, controllo del mezzo), ma anche di prevedere comportamenti imprudenti altrui nella misura della loro prevedibilità; la prevedibilità amplia l'ambito della responsabilità.
  • La condotta colposa della vittima (es. guida in stato di ebbrezza, assenza di luci) può costituire circostanza attenuante ai sensi dell'art. 589-bis ma non necessariamente esclude il nesso di causalità o la responsabilità del conducente, specie se quest'ultimo ha violato regole di sicurezza (es. velocità eccessiva).
  • Per escludere efficacemente la responsabilità occorre fornire elementi probatori specifici e un contradittorio rispetto alla motivazione dei giudici di merito; in Cassazione le censure meramente ripetitive o non confrontate con la motivazione sono dichiarate inammissibili.
  • La circostanza di cui all'art. 114 c.p. è applicabile solo nei casi di concorso di persone nel reato doloso o nella cooperazione colposa prevista dall'art. 113 c.p.; non è utilizzabile per il concorso causale di colpe tra autore e vittima.
  • La valutazione del nesso di causalità richiede un adeguato giudizio controfattuale: se una condotta del conducente ha compresso i tempi di reazione (per esempio per eccesso di velocità), la colpa resta imputabile anche in presenza di condotte imprudenti della vittima.
  • Sulle questioni di prescrizione va tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge 251/2005 (ex Cirielli), del criterio del massimo edittale e dei raddoppi previsti per specifici reati; la semplice decorrenza cronologica non è sufficiente senza il corretto calcolo del termine applicabile.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è necessario proporre motivi specifici, con indicazione puntuale degli errori di fatto o di diritto della motivazione di merito; censure generiche su gravità della pena o mancato riconoscimento di attenuanti sono spesso inammissibili per difetto di specificità.

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