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Sentenza

Sentenza n. 1905/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202101209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego del nulla osta regionale previsto per gli interventi nella riserva naturale e valutazione negativa di incidenza ambientale sul piano di recupero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria ha impugnato il diniego regionale relativo a un piano di recupero presentato al Comune di Grosseto il 26 novembre 2020 per consolidare le parti ancora presenti di un opificio del XVIII secolo e ricostruire quelle crollate, destinandolo a uso residenziale. In via preliminare ha dedotto l’incompetenza della Regione, sostenendo che il nulla osta spettasse alla Provincia di Grosseto. Nel merito ha contestato l’applicazione del comma 3 dell’art. 10 del regolamento della riserva, riferito alle nuove costruzioni, anziché del comma 4, relativo alla gestione del patrimonio esistente; ha sostenuto che l’intervento fosse una ristrutturazione edilizia e non una nuova costruzione, richiamando la documentata consistenza delle preesistenze. Ha inoltre censurato come apodittica e stereotipata la motivazione sulla incompatibilità ambientale dell’uso residenziale e sull’antropizzazione e infrastrutturazione conseguenti, deducendo che la Regione avrebbe dovuto comparare tale impatto con quello del ripristino della funzione produttiva originaria. Ha infine richiamato la previsione regolamentare delle opere interrate per i servizi essenziali. La valutazione negativa di incidenza ambientale è stata impugnata insieme al diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rigettato la censura di incompetenza: le funzioni relative alle riserve naturali regionali, già esercitate dalle Province, sono state trasferite alla Regione dalla l.r. Toscana n. 22/2015. Ha respinto la censura sulla qualificazione dell’intervento: il comma 3 dell’art. 10 del regolamento assimila alle nuove costruzioni la ricostruzione di superfetazioni anche a parità di superficie e volume e la ammette soltanto se indispensabile alle finalità della riserva; tale condizione non ricorreva, poiché la nuova destinazione residenziale dell’antico opificio non era funzionale alla protezione dell’area né al recupero dei suoi valori storico-culturali. Il comma 4 non consentiva ogni ristrutturazione, ma soltanto gli interventi della tipologia D1 della l.r. n. 59/1980, senza alterazione di volumi e superfici. La definizione di ristrutturazione edilizia del d.P.R. n. 380/2001 non impedisce inoltre alla disciplina territoriale e, a maggior ragione, al regolamento d’uso della riserva di classificare diversamente l’intervento ai fini della disciplina dell’uso del territorio. Ha respinto anche le censure sulla motivazione e sulla mancata comparazione: il provvedimento indicava in modo plausibile le concrete ragioni di incompatibilità, tra cui nuove volumetrie, infrastrutturazione e fonti di rumore, e la valutazione doveva riguardare il progetto effettivamente presentato, non un’ipotesi alternativa di ripristino della funzione produttiva. La previsione sulle opere interrate per acqua, luce e gas riguardava i servizi essenziali degli insediamenti già esistenti, non nuove infrastrutture per nuovi insediamenti. Venuto meno l’interesse all’esame delle censure autonome contro la valutazione negativa di incidenza ambientale, il TAR non le ha esaminate. La ricorrente è stata condannata a pagare alla Regione Toscana 4.000 euro oltre accessori; spese compensate nei confronti del Comune di Grosseto.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. d), n. 6-bis, l.r. Toscana 22/2015

    Come ha chiarito la difesa regionale a seguito dell’entrata in vigore della LR n. 22/2015 (cfr. art. 2, comma 1, lett. d) n. 6bis) le funzioni in materia di riserve naturali regionali, quale è quella di specie, già esercitate dalle province, sono state trasferite alla regione Toscana, che le esercita secondo quanto previsto dalla LR n. 30/2015 e ss.mm.ii.

    Le funzioni amministrative in materia di riserve naturali regionali sono state trasferite dalle Province alla Regione Toscana; pertanto, il potere relativo al nulla osta controverso spettava alla Regione.

  • art. 10, comma 3, regolamento della riserva naturale approvato con DCP n. 73/2001

    Il comma 3 dell’art. 10 del regolamento del parco assimila alle nuove costruzioni e agli ampliamenti la ricostruzione di superfetazioni a parità di superficie e volume consentendo anche quest’ultima tipologia di intervento solo a condizione che esso sia indispensabile per il raggiungimento delle finalità della riserva.

    La ricostruzione di superfetazioni, anche senza aumento di superficie o volume, è assoggettata alla disciplina delle nuove costruzioni e può essere ammessa soltanto se indispensabile alle finalità della riserva.

  • art. 10, comma 4, regolamento della riserva naturale approvato con DCP n. 73/2001

    A ciò si aggiunga che il comma 4 del regolamento del parco, relativo alla gestione del patrimonio esistente, non ammette indiscriminatamente ogni tipologia di ristrutturazione ma solo quella riconducibile alla tipologia D1 dell’allegato alla LR 59/1980 (vigente alla data di entrata in vigore del regolamento n. 73/2001) che si riferisce alla realizzazione di opere che comportino anche la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, senza che ne siano alterati i volumi e le superfici.

    La disciplina degli interventi sul patrimonio esistente consente soltanto la tipologia di ristrutturazione indicata dal regolamento, con riorganizzazione funzionale interna ma senza alterazioni di volumi e superfici.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    A nulla rileva quindi il fatto che l’operazione edilizia oggetto del piano sia astrattamente classificabile ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. 380/01 come ristrutturazione atteso che tale disposizione nella parte in cui afferma che le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, va interpretata in modo tale da non limitare il potere della disciplina urbanistica comunale (ma ciò vale a maggior ragione per i regolamenti d’uso delle riserve naturalistiche) di operare una classificazione diversa ai fini della disciplina dell’uso del territorio (Consiglio di Stato, IV, 5187/2014; TAR Napoli, VI, 1547/2025).

    La definizione statale di ristrutturazione edilizia non esclude che la disciplina urbanistica o un regolamento d’uso di una riserva naturalistica classifichi diversamente l’intervento ai fini della regolazione dell’uso del territorio.

  • art. 10, comma 3, regolamento della riserva naturale approvato con DCP n. 73/2001

    La regione Toscana ha ritenuto che nella specie la destinazione residenziale che la ricorrente mira ad introdurre attraverso il recupero e la ricostruzione di non irrilevanti volumetrie andrebbe ad introdurre elementi di disturbo dei valori naturalistici tutelati.

    La disciplina della riserva esige che anche gli interventi sul patrimonio esistente e i mutamenti di destinazione d’uso siano compatibili con le finalità di tutela naturalistica; nel caso concreto la nuova destinazione residenziale è stata ritenuta fonte di disturbo.

Massime di principio

  • Nei regolamenti d’uso delle riserve naturali, la ricostruzione di superfetazioni può essere assimilata alle nuove costruzioni anche quando avvenga a parità di superficie e volume; se il regolamento la consente solo quando indispensabile alle finalità della riserva, tale condizione deve risultare concretamente soddisfatta.
  • La definizione di ristrutturazione edilizia prevista dalla legislazione statale non impedisce alla disciplina urbanistica e ai regolamenti d’uso delle aree protette di classificare diversamente un intervento ai fini della disciplina dell’uso del territorio.
  • La disciplina degli interventi sul patrimonio esistente in una riserva naturale può ammettere soltanto specifiche tipologie di ristrutturazione e assoggettare i mutamenti di destinazione d’uso al limite della compatibilità con le finalità di tutela dell’area.
  • La motivazione di un diniego ambientale è sufficiente quando espone in modo plausibile le concrete ragioni per cui l’intervento progettato è incompatibile con le finalità della riserva; la valutazione deve avere a oggetto il progetto effettivamente presentato, non un progetto alternativo ipotizzato dal richiedente.
  • Una previsione regolamentare che consente infrastrutture interrate per garantire servizi essenziali agli edifici esistenti non autorizza, in assenza di una specifica previsione, la realizzazione di nuove infrastrutture a servizio di nuovi insediamenti nell’area protetta.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraQualificazione degli interventi
RamiAmbienteBeni culturali e paesaggio
IstitutiIncompetenzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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