Cassazione Civile, Ordinanza n. 06833/2026 del 21/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, per l’anno d’imposta 2007 veniva determinato un reddito netto complessivo pari a euro 64.372,77. La CTP respingeva il ricorso del contribuente e la CTR confermava. In cassazione il contribuente proponeva cinque motivi: con i primi tre denunciava sostanzialmente nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente o omessa, deducendo che il giudice tributario aveva richiamato incrementi patrimoniali degli anni 2010 e 2011 senza spiegare adeguatamente la base fattuale della decisione, non aveva considerato il peso delle deduzioni sui redditi dei familiari e aveva omesso di esaminare le giustificazioni offerte per gli acquisti e il mantenimento di veicoli; con il quarto motivo contestava l’applicazione del termine lungo di accertamento ex art. 43, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che essendo esonerato dalla dichiarazione non potesse applicarsi tale termine; con il quinto motivo contestava l’uso, ai fini del redditometro, di incrementi patrimoniali realizzati in anni successivi all’anno oggetto di accertamento, assumendo che la spesa rilevasse solo nell’anno in cui era sostenuta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo, secondo, quarto e quinto motivo; ha accolto il terzo motivo, limitatamente alla mancata motivazione sulle giustificazioni addotte dal contribuente in ordine agli acquisti di veicoli valorizzati dall’Amministrazione finanziaria. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al solo motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame motivato della questione e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
comma 5; versione ratione temporis applicabile
in materia di accertamento sintetico, la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno della spesa e nei quattro precedenti; il contribuente può fornire prova contraria.
art. 43, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
il termine più lungo per l’accertamento si applica in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, a prescindere dalle ragioni dell’omissione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro del vizio motivazionale dedotto dal ricorrente.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro del vizio motivazionale dedotto dal ricorrente.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
richiamato quale parametro della dedotta nullità per motivazione apparente o mancante.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo come parametro del vizio denunciato.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
indica i vizi denunciabili in cassazione richiamati dal ricorrente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma sul rito camerale per la trattazione del ricorso.
art. 54 l. n. 83 del 2012
ha riformulato l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riducendo il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.
art. 12 preleggi
criterio ermeneutico richiamato per interpretare la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 22 d.l. n. 78 del 2010
ha sostituito i commi dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 relativi al redditometro, con efficacia per accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto.
art. 5 d.m. 24 dicembre 2012
ha stabilito che il nuovo redditometro si applica ai redditi e maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009.
art. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese nel giudizio di rinvio.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la regolazione delle spese nel giudizio di rinvio.
artt. 3, 24 e 53 Cost.
richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sul termine lungo, ma la Corte ne esclude la violazione.
Massime di principio
- In cassazione il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti della motivazione apparente, mancante, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è consentita una nuova valutazione del merito o delle prove.
- La sentenza tributaria deve dare conto in modo intelligibile delle ragioni della decisione sui fatti decisivi contestati: se omette di spiegare le ragioni del rigetto di specifiche giustificazioni difensive su poste decisive (come acquisti di veicoli nel redditometro), la motivazione è viziata nei limiti dell’omissione rilevante.
- Nel redditometro previgente, gli incrementi patrimoniali possono essere imputati, secondo la presunzione legale, ai redditi conseguiti nell’anno della spesa e nei quattro precedenti, senza configurare di per sé doppia imposizione.
- L’utilizzo del termine lungo di accertamento è giustificato dall’omessa presentazione della dichiarazione o dalla dichiarazione nulla, indipendentemente dal fatto che il contribuente si ritenga esonerato dall’obbligo dichiarativo.
- Quando il giudice di merito valorizza il reddito del nucleo familiare quale elemento difensivo, deve considerare anche le spese e gli incrementi patrimoniali riferibili ai componenti della famiglia, perché solo così il dato è valutabile in modo coerente.
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