Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 90 del 11/12/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il notaio non è titolare del diritto al rimborso dell’imposta di registro versata in eccesso in sede di autoliquidazione, perché estraneo al rapporto tributario e legittimato solo le parti contraenti. Esclude inoltre l’applicabilità della compensazione ex art. 3-ter D.Lgs. 463/1997 oltre la fase di autoliquidazione; resta possibile il rimborso per i contribuenti aventi diritto, entro il termine decadenziale di tre anni ex art. 77 DPR 131/1986.

Esclusione del diritto al rimborso del notaio per imposta di registro versata in eccesso

Esclusione del rimborso al notaio per imposta di registro versata in eccesso

La risoluzione affronta il tema della legittimazione del notaio a chiedere il rimborso dell’imposta di registro pagata in eccesso in sede di autoliquidazione telematica. L’Amministrazione finanziaria conclude che il diritto al rimborso non spetta al notaio, ma solo alle parti contraenti, mentre la compensazione è ammessa soltanto nei limiti previsti dalla disciplina speciale e nella sola fase di autoliquidazione.

Quesito sottoposto

L’Ufficio territoriale riferisce che, a seguito della circolare n. 44/E del 7 ottobre 2011, sono stati chiariti i criteri di applicazione delle imposte fisse di registro per:

  • atti contenenti disposizioni non aventi contenuto patrimoniale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del DPR n. 131/1986 e degli artt. 4 e 11 della Tariffa, parte prima;
  • atti di donazione con più disposizioni donative esenti o escluse dall’imposta per effetto dell’art. 3 del D.Lgs. n. 346/1990 o delle franchigie di cui all’art. 2, commi 49 e 49-bis, del D.L. n. 262/2006.

In relazione a tali chiarimenti, i notai TIZIO e CAIO hanno chiesto come recuperare le imposte di registro versate in eccesso negli atti telematici redatti per i clienti nel periodo 2008–7 ottobre 2011: mediante rimborso oppure mediante compensazione ex art. 3-ter del D.Lgs. n. 463/1997.

Posizione dell’Ufficio territoriale

L’Ufficio riteneva che l’istanza non fosse accoglibile, valorizzando la non retroattività della circolare n. 44/E del 2011 e il superamento dei precedenti chiarimenti forniti con la circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008.

Natura delle circolari e irrilevanza della retroattività

L’Agenzia precisa che le circolari hanno natura di mera interpretazione della legge e non producono effetti esterni né incidono sul rapporto tributario. Si tratta di atti interni, destinati a orientare l’azione degli uffici.

Ne consegue che:

  • il diritto al rimborso non dipende dalla retroattività o meno della circolare;
  • esso sorge solo se è stato versato un tributo non dovuto;
  • il fatto che la circolare del 2011 abbia superato la precedente interpretazione è al più un elemento accessorio, non decisivo.

Compensazione ex art. 3-ter D.Lgs. n. 463/1997

La risoluzione esamina poi la compensazione prevista per i notai dall’art. 3-ter, ultimo comma, del D.Lgs. n. 463/1997, secondo cui le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione possono essere compensate con imposte dovute per atti successivi, escludendo il rimborso.

L’Agenzia afferma che questa compensazione:

  • opera solo nella fase di autoliquidazione del tributo;
  • presuppone un’eccedenza emergente dal controllo dell’autoliquidazione da parte dell’Ufficio;
  • riguarda somme versate per errore e immediatamente evidenziate dal sistema informativo.

Terminata tale fase, non è più possibile per il notaio compensare quanto versato in eccesso.

Rimborso ex art. 77 DPR n. 131/1986 e legittimazione soggettiva

Esclusa la compensazione, la questione viene ricondotta all’art. 77 del DPR n. 131/1986, che disciplina la richiesta di rimborso entro il termine di decadenza.

La risoluzione richiama l’evoluzione giurisprudenziale:

  • un orientamento più risalente riconosceva al notaio, quale coobbligato solidale, la legittimazione a chiedere il rimborso;
  • un orientamento successivo della Cassazione ha invece chiarito che il notaio, pur obbligato alla registrazione e al pagamento solidale dell’imposta principale, resta estraneo al rapporto tributario;
  • i soggetti passivi in senso stretto sono le parti contraenti, unici titolari del diritto a ottenere la corretta quantificazione dell’imposta e a richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato.

La risoluzione richiama in particolare:

  • Cass. 6 maggio 2005, n. 9440;
  • Cass. 30 ottobre 2007, n. 22918.

Conclusione operativa

L’Amministrazione conclude che:

  • per le fattispecie riconducibili ai chiarimenti della circolare n. 44/E del 2011, il rimborso può essere riconosciuto nei limiti di legge;
  • il termine decadenziale è quello di tre anni previsto dall’art. 77 del DPR n. 131/1986;
  • la titolarità dell’istanza di rimborso spetta solo alle parti contraenti;
  • il notaio, essendo estraneo al rapporto tributario, non può vantare alcun diritto di rimborso nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Vigilanza degli uffici

La risoluzione si chiude con l’indicazione alle Direzioni regionali di vigilare affinché i principi espressi siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.