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Risoluzione

Risoluzione n. 91 del 12/12/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, per il 2013 e per gli anni successivi, gli intermediari devono versare entro il 16 dicembre un acconto pari al 100% dei versamenti dell’imposta sostitutiva dovuti nei primi undici mesi dell’anno. Viene precisato che, per il 16 dicembre 2013, l’importo corrisponde alla somma dei versamenti dovuti per le plusvalenze da novembre 2012 a settembre 2013, al lordo delle compensazioni. L’acconto potrà poi essere scomputato dai versamenti della stessa imposta dal 1° gennaio dell’anno successivo, con eventuale eccedenza utilizzabile per l’acconto del periodo successivo.

Modalità di calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva nel regime del risparmio amministrato

Acconto dell’imposta sostitutiva nel regime del risparmio amministrato

La risoluzione n. 91/E del 12 dicembre 2013 fornisce chiarimenti operativi sulla determinazione dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria applicata dagli intermediari nel regime del risparmio amministrato. Il documento si colloca nel quadro dell’articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina richiama l’articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, secondo cui, a decorrere dal 2013, gli intermediari che applicano l’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria nel regime del risparmio amministrato, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono tenuti al versamento di un acconto della medesima imposta nella misura del 100 per cento entro il 16 dicembre di ciascun anno.

La risoluzione n. 88/E del 9 dicembre 2013 aveva già istituito il codice tributo 1140 per il versamento, mediante modello F24, del suddetto acconto.

Modalità di determinazione dell’acconto

L’importo dell’acconto deve essere determinato in misura pari al 100 per cento dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno.

In applicazione di tale criterio, poiché il versamento dell’imposta avviene entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, l’importo da versare entro il 16 dicembre 2013 deve essere calcolato come sommatoria dei versamenti dovuti per le plusvalenze del periodo compreso tra novembre 2012 e settembre 2013.

Il documento precisa inoltre che il calcolo deve essere effettuato al lordo delle compensazioni eventualmente eseguite.

Utilizzo dell’acconto negli anni successivi

L’acconto versato potrà essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, esclusivamente dai versamenti relativi alla medesima imposta sostitutiva.

Qualora il versamento effettuato a titolo di acconto risulti eccedente rispetto all’imposta sostitutiva dovuta nell’anno successivo, l’eccedenza potrà essere scomputata dal versamento dell’acconto da eseguire nel medesimo periodo.

Vigilanza amministrativa

La risoluzione conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi e le istruzioni contenuti nel documento siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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