Risoluzione n. 89 del 11/12/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che la copia di un atto rilasciata dall’Archivio Notarile per essere allegata alla domanda di voltura catastale resta esente dall’imposta di bollo, nonostante sia rilasciata in forma autentica. La norma speciale dell’art. 4 del DPR 650/1972 prevale sulla regola generale di assoggettamento a bollo delle copie conformi.
Esenzione bollo per copia autentica di atto destinata alla voltura catastale
Esenzione dall’imposta di bollo per copie destinate alla voltura catastale
La risoluzione affronta il caso della copia di un atto pubblico conservato presso l’Archivio Notarile e rilasciato per essere allegato a una domanda di voltura catastale. Il documento chiarisce il rapporto tra la disciplina generale dell’imposta di bollo e la norma speciale prevista per la documentazione da produrre ai fini della voltura.
Quesito sottoposto all’Agenzia
L’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili chiede se la circostanza che gli archivi notarili possano rilasciare copie degli atti conservati solo in forma autentica faccia venir meno l’esenzione dal bollo prevista per le copie da allegare alla domanda di voltura catastale ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 650 del 1972.
Il dubbio nasce dal fatto che:
- l’art. 4, comma 5, lettera a), del DPR n. 650 del 1972 prevede che le copie da allegare alla domanda di voltura catastale siano rilasciate "in carta libera";
- gli archivi notarili, ai sensi degli articoli 69 e 112 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, rilasciano copie degli atti conservati esclusivamente in forma autentica.
Disciplina generale dell’imposta di bollo
L’Agenzia richiama l’art. 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che assoggetta a imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio:
- gli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali;
- i certificati;
- gli estratti di qualunque atto o documento;
- le copie dichiarate conformi all’originale rilasciate dagli stessi soggetti.
Richiama inoltre l’art. 69 della legge n. 89 del 1913, secondo cui le copie, gli estratti e i certificati devono riportare la data del rilascio ed essere autenticati dal notaio con sottoscrizione, sigillo e dichiarazione di conformità all’originale per copie ed estratti.
In base a tale quadro, le copie rilasciate dai notai o dagli archivi notarili, se conformi all’originale, sono in linea generale soggette a imposta di bollo.
Norma speciale per la voltura catastale
L’art. 4 del DPR 26 ottobre 1972, n. 650, in materia di domande di voltura catastale, stabilisce che alle domande vanno allegate:
- copie in carta libera degli atti civili, giudiziali o amministrativi che danno origine alla domanda;
- oppure le denunce di trasferimento per causa di morte, corredate delle copie dei documenti relativi alla successione.
Secondo l’Agenzia, questa previsione costituisce una deroga alla disciplina generale del bollo. La formula "copia in carta libera" esprime la volontà del legislatore di esentare dall’imposta di bollo la copia dell’atto notarile quando essa sia destinata ad essere allegata alla domanda di voltura catastale.
Conclusione interpretativa
La forma autentica della copia rilasciata dall’Archivio Notarile non fa venir meno l’esenzione. Pertanto, anche se l’archivio può rilasciare soltanto copie autentiche, la copia destinata alla voltura catastale resta esente dall’imposta di bollo in virtù della disciplina speciale dell’art. 4 del DPR n. 650 del 1972.
Indicazioni operative
La risoluzione ricorda, in linea con precedenti chiarimenti amministrativi, che quando un pubblico ufficiale rilascia una copia conforme senza applicazione del bollo deve indicare sulla copia:
- la norma di esenzione, oppure
- l’uso cui la copia è destinata.
Sono richiamate in proposito le risoluzioni n. 451625 del 2 aprile 1990 e n. 130 del 13 novembre 2006.
Vigilanza applicativa
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
Testo integrale
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