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Risoluzione

Risoluzione n. 92 del 12/12/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce quando le cessioni di oggetti d’oro usati scontano il reverse charge, il regime del margine o l’IVA ordinaria. Il criterio decisivo è la destinazione effettiva del bene: se è avviato a fusione e lavorazione industriale si applica l’inversione contabile; se è acquistato per la rivendita senza trasformazione, si applicano il margine o l’IVA ordinaria secondo la provenienza del bene.

Regime IVA delle cessioni di oro usato destinato ad affinazione e trasformazione industriale

Regime IVA delle cessioni di beni di oro usato destinati al processo di affinazione e trasformazione industriale

La risoluzione affronta il corretto trattamento IVA delle cessioni di oggetti di oreficeria usati, in oro e argento, quando l’acquirente li destina a fusione, affinazione o trasformazione industriale anziché alla rivendita nel circuito commerciale. L’Agenzia chiarisce i rapporti tra reverse charge, regime del margine e IVA ordinaria, richiamando la disciplina dell’articolo 17 del DPR n. 633 del 1972 e la precedente risoluzione n. 375/E del 28 novembre 2002.

Quesito posto dal contribuente

ALFA chiede indicazioni sul corretto assolvimento dell’IVA nelle cessioni di monili usati acquistati da compro oro/argento, da aziende di fabbricazione o da soggetti che li destineranno in parte alla lavorazione industriale e in parte alla rivendita. Il dubbio riguarda la distinzione tra:

  • regime dell’inversione contabile;
  • regime del margine;
  • regime ordinario.

Secondo il contribuente, come già affermato nella risoluzione n. 375/E del 2002, il trattamento IVA dipenderebbe dalla destinazione impressa dal cessionario ai beni acquistati, a prescindere dal loro stato di usura o dal potenziale stato di utilizzo.

Inquadramento normativo dell’oro

L’Agenzia richiama l’articolo 1 della legge n. 7 del 2000, che distingue tra:

  • oro da investimento: lingotti e placchette di peso superiore a un grammo, purezza pari o superiore a 995 millesimi, e monete d’oro pari o superiori a 900 millesimi coniate dopo il 1800 e con le caratteristiche previste dalla legge;
  • oro diverso da quello da investimento o oro industriale: materiali d’oro in forma diversa e semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi destinati in ogni caso alla lavorazione industriale.

Disciplina IVA generale richiamata

Per le diverse tipologie di cessione di oro, la risoluzione riepiloga che:

  • alle cessioni di oro da investimento si applica l’esenzione di cui all’articolo 10, n. 11), del DPR n. 633 del 1972, con possibilità di opzione per l’imponibilità; in caso di opzione opera il reverse charge dell’articolo 17, comma quinto, per i soggetti che producono, trasformano o commerciano oro da investimento;
  • alle cessioni di oro industriale effettuate a soggetti passivi si applica l’imponibilità con reverse charge ai sensi dell’articolo 17, quarto comma, come già chiarito dalla circolare n. 247 del 29 dicembre 1999;
  • alle cessioni di prodotti d’oro finiti destinati a restare nel circuito commerciale, come gioielli o altri beni finiti, si applica l’imponibilità secondo le regole ordinarie, oppure il regime del margine se il bene è usato e ceduto da un privato.

Contenuto e portata del reverse charge

L’articolo 17, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972 prevede che, per le cessioni di materiale d’oro e di prodotti semilavorati con purezza pari o superiore a 325 millesimi, il pagamento dell’imposta sia a carico del cessionario soggetto passivo stabilito in Italia. La fattura deve essere emessa senza addebito d’imposta e integrata dal cessionario con aliquota e imposta, con annotazione nei registri IVA entro i termini previsti.

Chiarimenti della risoluzione n. 375/E del 2002

La risoluzione ribadisce il principio già espresso nel 2002: i prodotti finiti d’oro usati ceduti a soggetti passivi che effettuano lavorazione di oro industriale possono essere assimilati, ai fini IVA, all’oro industriale, anche se non lo sono tecnicamente sotto il profilo merceologico. Questo avviene in considerazione della destinazione univoca del metallo prezioso alla lavorazione da parte del cessionario.

In tale prospettiva, il reverse charge si applica ai commercianti all’ingrosso e/o al dettaglio di preziosi che acquistano oggetti d’oro usati per rivenderli, sotto forma di rottami d’oro, a soggetti che operano nell’affinazione e nel recupero dei metalli preziosi.

Criterio decisivo: destinazione al processo industriale

La risoluzione precisa che la cessione di oggetti d’oro non più idonei a essere inseriti nel circuito commerciale e impiegati in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione industriale va assimilata alla cessione di materiale d’oro o di semilavorato.

Il criterio non riguarda solo i rottami in senso stretto, ma anche qualsiasi bene d’oro usato, indipendentemente dalle sue condizioni materiali:

  • integro o rotto;
  • difettoso o riparabile;
  • comunque destinato alla fusione e al ricondizionamento industriale.

È essenziale che il reinserimento nel processo produttivo risulti univoco e non dipenda da una scelta occasionale dell’industria di affinazione.

Quando si applica il reverse charge

Il meccanismo dell’inversione contabile si applica quando il cessionario svolge effettivamente sul bene d’oro usato attività di fusione e trasformazione industriale del metallo. In particolare, la risoluzione ritiene sussistente questa condizione quando il cessionario è:

  • un’azienda che svolge esclusivamente attività di lavorazione industriale dei metalli preziosi;
  • un’azienda di fabbricazione, titolare di marchio di identificazione ai sensi del D.lgs. 251 del 1999, che effettua affinazione industriale per produrre nuovi oggetti d’oro recanti il proprio marchio.

In tali ipotesi, l’acquisto di oro usato è assimilato all’acquisto di oro industriale semilavorato ed è soggetto a reverse charge.

Quando non si applica il reverse charge

Se l’azienda svolge contestualmente attività di trasformazione e di commercializzazione dei beni usati, viene meno il carattere univoco della destinazione alla trasformazione industriale. In tal caso non si applica l’articolo 17, comma quinto, del DPR n. 633 del 1972.

Parimenti, se gli oggetti d’oro usati sono acquistati per essere rivenduti e restano destinati al loro originario utilizzo senza alcuna trasformazione, si escludono le condizioni per il reverse charge.

Regime del margine e regime ordinario

Quando il bene usato è acquistato per la rivendita senza trasformazione:

  • si applica il regime del margine di cui all’articolo 36 del DL n. 41 del 23 febbraio 1995, convertito dalla legge n. 85 del 22 marzo 1995, se il “compro oro” ha acquistato da un privato consumatore o da altro soggetto che ha applicato il medesimo regime;
  • si applica invece il regime IVA ordinario se l’acquisto avviene da operatori commerciali che non hanno adottato il regime del margine.

Estensione ai beni in argento

Le precisazioni rese per i beni preziosi in oro valgono anche per i beni preziosi in argento, in forza dell’articolo 3, comma 10, della legge n. 7 del 2000.

Indicazione finale di vigilanza

La risoluzione conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi e le istruzioni fornite siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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