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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18151/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputata di truffa ex art. 640 cod. pen.; ha impugnato la sentenza di condanna denunciando: 1) violazione delle norme probatorie (artt. 191, 499, 500, 526 cod. proc. pen.) per l'utilizzo della querela e delle contestazioni della persona offesa come elemento di prova; la difesa sosteneva che la querela era stata usata solo come 'aiuto alla memoria' e non acquisita; 2) tardività della querela e insussistenza dell'elemento soggettivo (si trattava di negligenza professionale, non di dolo), con richiesta che la vicenda fosse trattata solo sotto il profilo civilistico; 3) inosservanza e applicazione erronea dell'art. 62-bis cod. pen. e carenza di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: 1) le dichiarazioni contenute nella querela erano utilizzabili perché, dopo le contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen., la persona offesa ha confermato in dibattimento il contenuto delle dichiarazioni, trasformandole in testimonianza dibattimentale valutabile; 2) la censura sulla tardività della querela è in gran parte inammissibile per carenza di interesse e, sul merito, il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, quando un reato originariamente procedibile d'ufficio è divenuto procedibile a querela per la novella normativa (d.lgs. 2022), la tardività della querela anteriore non pregiudica la rilevanza della manifestazione di volontà punitiva, specie se la persona offesa si è poi costituita parte civile; 3) l'affermazione del dolo è adeguatamente motivata dalle decisioni di merito (prima e secondo grado lette congiuntamente) e la doglianza difensiva non supera la valutazione complessiva delle prove; 4) il rigetto della richiesta di attenuanti generiche è spiegato con riferimento alla gravità dei fatti, alla capacità criminosa e ai precedenti, e pertanto non viziato; la ricorrente è condannata alle spese processuali; le richieste di liquidazione spese delle parti civili sono respinte per genericità.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che incrimina la truffa: i giudici di merito hanno ritenuto provata la fattispecie e l'elemento soggettivo del dolo, confermando la condanna.

  • artt. 191, 499, 500, 526 cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione alle regole sulle contestazioni e sull'utilizzabilità delle dichiarazioni rese fuori dal dibattimento: la Corte ha ritenuto legittimo l'impiego della querela e delle dichiarazioni pregresse dopo le contestazioni ex art. 500 e la conferma in sede dibattimentale.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferita alla disciplina delle circostanze attenuanti: la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito nel non riconoscere le attenuanti generiche, evocando la necessità di valutare gli elementi ritenuti decisivi senza obbligo di menzionare ogni fattore favorevole.

  • d.lgs. n. 150/2022 (novella sulla procedibilita')

    Interpretazione secondo cui, quando un reato originariamente perseguibile d'ufficio diventa procedibile a querela per effetto della novella, la tardiva manifestazione di volontà punitiva della persona offesa (anche se anteriore alla modifica) non impedisce la procedibilità se la volontà è comunque espressa, ad esempio tramite costituzione di parte civile.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese in fase pre-dibattimentale possono essere utilizzate in sentenza se, dopo le contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen., il dichiarante conferma in udienza il contenuto, acquisendo valore di testimonianza dibattimentale.
  • La tardività della querela relativa a reati originariamente perseguibili d'ufficio e poi resi procedibili a querela dalla normativa successiva può essere irrilevante quando la persona offesa abbia comunque manifestato inequivocabilmente la volontà di punire, ad esempio costituendosi parte civile.
  • Il giudice di merito non è obbligato a rispondere dettagliatamente a ogni deduzione difensiva: è sufficiente una motivazione coerente che mostri come i fatti ricostruiti escludano le alternative prospettate dalla difesa.
  • Il rigetto delle attenuanti generiche è valido se il giudice indica i motivi decisivi (es. gravità del fatto, precedenti, personalità criminosa) anche senza analizzare esaustivamente ogni elemento favorevole.
  • In sede di cassazione sono inammissibili i motivi che mancano di interesse concreto o che, ab origine, non potevano portare a un esito favorevole in caso di accoglimento; va valutata l'ammissibilità del motivo prima di esaminarne il merito.
  • Per contestare l'elemento soggettivo (dolo) occorre sviluppare argomentazioni concrete e alternative fattuali compatibili; una mera asserzione che il comportamento fosse colposo, senza supporto probatorio, difficilmente appassera' in sede di legittimità.

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