Sentenza del 18/06/2019 n. 5372 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2011, notificato il 13/07/2017, contestandone la validità perché riferito a una società già estinta e cancellata dal Registro delle imprese il 26/09/2014. Hanno sostenuto l'inapplicabilità retroattiva dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, l'assenza di somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione, l'inesistenza di una responsabilità solidale dei soci e l'insussistenza dell'abuso del diritto. L'Agenzia delle Entrate ha invece sostenuto che la norma fosse applicabile anche alle società cancellate anteriormente alla sua entrata in vigore e che le operazioni societarie fossero state realizzate per sottrarre imponibile al Fisco.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello, ritenendo decisiva la nullità e inefficacia dell'avviso di accertamento. La cancellazione della società dal Registro delle imprese il 26/09/2014 aveva prodotto l'estinzione della società; l'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, entrato in vigore il 13/12/2014, non poteva applicarsi retroattivamente alle cancellazioni anteriori. Pertanto, l'accertamento notificato nel 2017, oltre un anno dalla cancellazione, non era validamente opponibile alla società estinta. Il giudice ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi, compreso quello sull'abuso del diritto, perché una responsabilità dei soci avrebbe richiesto un avviso di accertamento valido e tempestivo. L'avviso è stato annullato e le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 2495 cod. civ.
Dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
La cancellazione dal Registro delle imprese determina l'estinzione irreversibile della società e la perdita della sua legittimazione attiva e passiva. I creditori, compresa l'Amministrazione finanziaria, possono agire nei confronti dei soci solo nei limiti delle somme da essi effettivamente riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nel rispetto dei termini applicabili.
Art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
Ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 cod. civ. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
La norma introduce un differimento quinquennale degli effetti fiscali dell'estinzione della società, ma ha natura sostanziale e non interpretativa. Secondo la sentenza, si applica soltanto alle richieste di cancellazione presentate dal 13/12/2014 in poi e non alle cancellazioni anteriori.
Art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602/1973
La responsabilità dei soci per debiti tributari della società estinta è collegata ai presupposti e ai limiti previsti dalla disciplina civilistica e, in particolare, alle somme eventualmente riscosse in sede di liquidazione.
Art. 2462 cod. civ.
La responsabilità dei soci di una società a responsabilità limitata non è automaticamente solidale per i debiti sociali; essa richiede uno specifico fondamento normativo e non può essere affermata soltanto in ragione della qualità di socio.
Art. 7 del d.l. n. 269/2003
La responsabilità tributaria deve essere riferita al soggetto cui è imputabile la violazione o l'obbligazione secondo i presupposti stabiliti dalla legge, senza automatica estensione ai soci.
Art. 115 cod. proc. civ.
È stato richiamato dal contribuente con riferimento al principio di non contestazione, ma il giudice ha deciso la controversia sulla base dell'assorbente invalidità dell'accertamento.
Sentenza Cass., Sezioni Unite, nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010
La cancellazione dal Registro delle imprese produce l'estinzione della società con effetto costitutivo e irreversibile, anche se permangono rapporti giuridici non definiti.
Sentenza Cass., Sez. V, n. 6743 del 02/04/2015
L'art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva.
Il differimento quinquennale degli effetti fiscali dell'estinzione opera solo quando la richiesta di cancellazione è presentata durante la vigenza della nuova disciplina, cioè dal 13/12/2014.
Statuto dei diritti del contribuente, principio di irretroattività delle norme tributarie
Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo, salvo il caso di norme di interpretazione autentica. L'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 non è stato ritenuto norma interpretativa.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal Registro delle imprese ne determina normalmente l'estinzione, con perdita della capacità di essere destinataria di nuovi atti tributari, salvo specifiche disposizioni applicabili.
- Il differimento quinquennale previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 non si applica retroattivamente alle società cancellate prima del 13/12/2014.
- Per le cancellazioni anteriori al 13/12/2014, un accertamento notificato alla società oltre il termine annuale previsto dalla disciplina allora applicabile può essere considerato invalido o inefficace per difetto di legittimazione della società estinta.
- La mera qualità di socio non comporta automaticamente una responsabilità solidale per i debiti tributari della società estinta; occorre dimostrare uno specifico titolo di responsabilità e, secondo l'art. 2495 cod. civ., l'eventuale riscossione di somme in sede di liquidazione.
- Questioni sostanziali come l'abuso del diritto non possono normalmente sanare o superare l'invalidità dell'atto impositivo presupposto: prima deve esistere un accertamento validamente notificato al soggetto passivo o ai responsabili individuati dalla legge.
- La decisione riguarda specificamente la disciplina vigente e i fatti accertati nel caso concreto; per valutare situazioni analoghe occorre verificare la data della cancellazione, la data di entrata in vigore delle norme applicabili, il destinatario dell'atto, i termini di notifica e le somme eventualmente distribuite ai soci.
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