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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11358/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 12/01/2021 che ha rigettato l'appello contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di riesame anticipato della pericolosità sociale e aveva confermato l'esecuzione di una misura di sicurezza disposta nel 2016. Il ricorso per cassazione, tramite difensore, articolava quattro motivi: 1) censura per presunta affermazione assoluta di pericolosità in ragione della condanna per 416-bis, nonostante circostanze positive; 2) omessa valutazione di documentazione inviata via PEC attestante onesta attività lavorativa; 3) mancata considerazione della precedente decisione della Corte d'appello di Napoli (20/12/2018) che aveva revocato la sorveglianza speciale per "insussistenza di pericolosità concreta e attuale"; 4) omissione di pronunciarsi sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione della misura di sicurezza sollecitata in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivatamente confermato la precedente valutazione di pericolosità, rilevando che tra la precedente decisione del Magistrato del 16/04/2019 e quella impugnata non erano emersi elementi di novità idonei a rimettere in discussione la valutazione, anche alla luce della successiva condanna per delitto associativo e di ulteriori violazioni (es.: guida senza patente durante la sorveglianza speciale). I motivi del ricorrente sono stati considerati in parte generici, non confrontati criticamente con le argomentazioni del Tribunale e, quanto alla documentazione inviata via PEC, non autosufficienti e non idonei a imporre sindacato di merito in sede di legittimità. È stata inoltre accolta la richiesta del Procuratore Generale di dichiarare l'inammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b), c) ed e)

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i motivi proposti alla luce delle ipotesi di vizio di legittimità e ne ha ritenuti alcuni generici o non confrontati con le argomentazioni decisorie

  • artt. 679, 680 c.p.p.

    Norme procedurali relative al procedimento di riesame della pericolosità e alle modalità di impugnazione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi nuovi tali da giustificare revisione della valutazione di merito

  • artt. 207, 208 c.p.

    Norme sul trattamento delle misure di sicurezza e sui presupposti della pericolosità sociale; la decisione impugnata è stata confermata perche' la pericolosità è stata ritenuta ancora attuale

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità per colpa, all'imposizione di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; applicata per la condanna di euro 3.000

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata come principio relativo all'esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, utile per valutare l'eventuale esclusione della sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Quando si richiede il riesame anticipato della pericolosità sociale è fondamentale portare elementi di novità rispetto alle precedenti valutazioni decisorie; elementi preesistenti alla decisione contestata difficilmente mutano la valutazione di merito
  • La documentazione prodotta deve essere allegata in modo completo e formalmente idoneo al fascicolo processuale; l'invio meramente tramite PEC senza allegati autosufficienti o senza integrale deposito potrebbe non essere ritenuto sufficiente in sede di legittimità
  • Le impugnazioni in Cassazione devono contenere critiche precise e confronti diretti con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata: censure generiche o meramente discorsive sono spesso dichiarate inammissibili
  • Se vi è stata una decisione intervenuta in precedenza (ad es. revoca di una misura di prevenzione), occorre chiarire la cronologia e spiegare come quella decisione produca un effetto novativo rispetto al provvedimento poi impugnato; l'asserita novità deve essere provata
  • Se si chiede la sospensione dell'esecuzione della misura in sede di appello, la relativa richiesta deve essere espressa e motivata in modo chiaro poiché l'omessa o insufficiente deduzione può far decadere la questione in Cassazione
  • In giudizi che investono pericolosità sociale e misure di sicurezza, violazioni procedurali o elementi di concreto cambiamento della condotta (es.: comportamento reiterato, nuove condanne, inosservanza di prescrizioni) pesano fortemente nella valutazione del giudice

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