Cassazione Civile, Ordinanza n. 10939/2024 del 23/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di tre intimazioni di pagamento collegate a tre distinte cartelle per IRPEF relative agli anni di imposta 2005, 2007 e 2008. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso; la CTR del Veneto, invece, aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo, da un lato, che l'agente della riscossione non avesse provato la notificazione delle cartelle perché non ne aveva prodotto le copie e, dall'altro, che una delle intimazioni fosse stata emessa in violazione della disciplina sulla sospensione della riscossione introdotta dall'art. 1, commi 537 ss., l. n. 228/2012. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello non avesse censurato una delle rationes decidendi della CTP, e cioè la mancata allegazione degli atti impugnati; 2) violazione degli artt. 2697 e 2718 c.c. e dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, deducendo che la prova della notificazione delle cartelle poteva essere data con estratti di ruolo e relate di notifica, senza necessità di produrre le cartelle stesse; 3) violazione dell'art. 1, commi 537, 538 e 540, l. n. 228/2012, sostenendo che l'istituto dell'annullamento di diritto non fosse applicabile a vizi propri dell'attività del concessionario, come la dedotta irritualità della notifica e la conseguente decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, ma solo ai vizi del ruolo o del credito sotteso.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, ai fini della prova della notificazione della cartella esattoriale, non è necessaria la produzione dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo sufficiente la produzione della matrice o della copia con la relata di notifica, ovvero dell'estratto di ruolo; inoltre, ha interpretato la disciplina dell'art. 1, commi 537 ss., l. n. 228/2012 come riferita ai soli vizi inerenti al credito e ai rapporti tra ente creditore e concessionario, non anche ai vizi dell'attività di riscossione imputabili all'agente della riscossione, come la decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
L'eccezione di giudicato/processuale prospettata dal ricorrente è stata ritenuta infondata, perché la CTR non aveva omesso di considerare un motivo decisivo autonomo nei termini allegati dal ricorrente.
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato solo per sostenere l'asserita mancata allegazione degli atti impugnati; la Corte non ha ritenuto che dalla motivazione della CTP emergesse una statuizione autonoma fondata su tale norma.
artt. 2697 e 2718 c.c.
La Corte ha ribadito che la prova della notificazione della cartella non richiede la produzione integrale della cartella, se risultano gli elementi idonei a dimostrare l'avvenuta notificazione.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Per la prova del perfezionamento della notificazione della cartella esattoriale è sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relata di notifica; se la notifica avviene per raccomandata, è sufficiente l'avviso di ricevimento.
art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992
L'inottemperanza all'ordine di esibizione non comporta di per sé una automatica sanzione processuale; la decisione non poteva fondarsi su tale presupposto, che peraltro non era la ratio decisiva indicata dalla sentenza impugnata.
art. 1, commi 537, 538, 539, 540 l. n. 228 del 2012
La disciplina sulla sospensione e sull'annullamento di diritto riguarda ipotesi connesse al credito sotteso e ai rapporti tra ente creditore e concessionario, non i vizi dell'attività di riscossione imputabili al concessionario stesso.
art. 15 d.lgs. n. 159 del 2015
La novella del 2015 si applica alle dichiarazioni presentate successivamente alla sua entrata in vigore; per quelle anteriori resta applicabile la disciplina previgente della l. n. 228/2012.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
La decadenza per irrituale/notificata cartella non rientra, secondo la Corte, nel perimetro dell'annullamento di diritto previsto dall'art. 1, commi 537 ss., l. n. 228/2012, perché si tratta di un vizio dell'attività dell'agente della riscossione e non del credito sotteso.
art. 1335 c.c.
Richiamato per la presunzione di conoscenza in tema di notifica per raccomandata: una volta provata la spedizione e la ricezione all'indirizzo del destinatario, la cartella si presume conosciuta, salvo prova contraria.
Massime di principio
- In tema di impugnazione di cartella o intimazione di pagamento, la prova della notificazione non richiede necessariamente il deposito dell'originale o della copia autentica della cartella, potendo l'agente della riscossione assolvere l'onere probatorio anche mediante la produzione della matrice o copia della cartella con la relata di notifica, ovvero dell'estratto di ruolo e degli avvisi di ricevimento quando la notificazione sia avvenuta a mezzo raccomandata.
- La disciplina della sospensione della riscossione ex art. 1, commi 537 ss., l. n. 228/2012 è costruita per risolvere difetti di comunicazione tra ente creditore e agente della riscossione e opera in relazione a cause inerenti al credito sotteso o ad atti dell'ente creditore; non può essere estesa, per interpretazione analogica o eccessivamente ampia, ai vizi propri dell'attività riscossiva del concessionario.
- L'annullamento di diritto del carico iscritto a ruolo presuppone che il debitore abbia dedotto una causa di non esigibilità riconducibile al perimetro normativo della procedura di sospensione; se la doglianza investe invece la regolarità della notificazione o altri profili imputabili al concessionario, la procedura speciale non è il rimedio previsto.
- Nel processo tributario, una censura di inammissibilità dell'appello per mancata riproposizione di una ratio decidendi è fondata solo quando la sentenza di primo grado abbia effettivamente enunciato una autonoma e decisiva ragione non specificamente impugnata; non basta un riferimento scarno o ambiguo del primo giudice a un profilo documentale per configurare una ratio autonoma non devoluta.
- rami
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