Sentenza n. 2554/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento 1) del Decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui alla ricorrente, a seguito del mancato superamento del secondo anno di prova, veniva disposta la dispensa dal servizio o restituzione al ruolo di provenienza (Legge 105/2015; art. 59 del DPR 417 del 31.05.1974 e art. 439 del D.Lgs 279/1994); 2) di ogni e ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dispensa dal servizio o restituzione al ruolo di provenienza per mancato superamento del secondo anno di prova
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione datrice di lavoro)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, assunta quale docente della scuola dell’infanzia mediante contratto individuale di lavoro stipulato ai sensi dell’art. 25 del CCNL comparto scuola, ha impugnato l’atto con cui l’amministrazione ha disposto la dispensa dal servizio o la restituzione al ruolo di provenienza per esito sfavorevole del periodo di prova. Ha dedotto la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e del provvedimento, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, incongruenza e illogicità manifesta, sostenendo che l’atto non esplicitasse le ragioni della dispensa e non indicasse fatti o circostanze idonei a corroborare le mancanze addebitate. Ha inoltre formulato una domanda risarcitoria. Nel corso del giudizio, a seguito del rilievo officioso del possibile difetto di giurisdizione, ha chiesto la riassunzione davanti al giudice del lavoro.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro e consentendo la riassunzione ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Il Collegio ha qualificato l’atto di dispensa dal servizio come atto gestionale adottato dall’amministrazione con i poteri del privato datore di lavoro, nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato. L’atto non è stato ritenuto un provvedimento amministrativo funzionalizzato al perseguimento di un fine pubblicistico, né la controversia riguardava atti di macro-organizzazione o altri provvedimenti amministrativi presupposti. Ne consegue che la controversia ricade nella giurisdizione ordinaria, anche se vengono in questione atti amministrativi presupposti. Il TAR non ha quindi esaminato i vizi dedotti sull’avvio del procedimento, sulla motivazione e sull’istruttoria. Ha richiamato il principio secondo cui il recesso datoriale durante il periodo di prova ha natura discrezionale e non richiede la prova della giustificazione, purché sia coerente con la funzione del patto di prova, diretta a consentire la verifica della reciproca convenienza del rapporto. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti, quando il ricorso può essere deciso in camera di consiglio.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.
art. 63 d.lgs. 165/2001
sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (...), ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti
Attribuisce al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato, anche quando siano coinvolti atti amministrativi presupposti.
art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001
con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro
Qualifica gli atti di gestione del rapporto di lavoro adottati dalle amministrazioni come atti esercitati con i poteri del privato datore di lavoro.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione riguarda i provvedimenti amministrativi; non si applica, secondo la ratio richiamata dal TAR, agli atti gestionali del rapporto di lavoro adottati iure privatorum.
art. 25 CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007
Costituisce il riferimento contrattuale per la proposta e la stipulazione del contratto individuale di lavoro della docente.
Massime di principio
- Le controversie relative alla dispensa dal servizio per mancato superamento del periodo di prova nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, poiché l’atto è espressione dei poteri del privato datore di lavoro e non di potestà amministrativa.
- L’atto con cui una pubblica amministrazione recede dal rapporto durante il periodo di prova ha natura gestionale e non è un provvedimento amministrativo funzionalizzato al perseguimento di un fine pubblicistico; pertanto, non è soggetto, in quanto tale, all’obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti amministrativi dall’art. 3 l. 241/1990.
- Il recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova è discrezionale e non richiede la prova della relativa giustificazione, purché l’esercizio del potere sia coerente con la causa del patto di prova, consistente nella verifica della reciproca convenienza del rapporto di lavoro.
- La giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato sussiste anche quando siano dedotti atti amministrativi presupposti, salvo che la controversia riguardi atti di macro-organizzazione o altri provvedimenti amministrativi rientranti nella giurisdizione amministrativa.
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