Sentenza n. 3419/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1482 pubblicata in data 09.06.2022 e n. 212 pubblicata in data 14.01.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero di due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, relative al pagamento del compenso individuale accessorio e delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1482/2022 e n. 212/2025, entrambe passate in giudicato e notificate al Ministero. Le pronunce avevano riconosciuto il diritto al compenso individuale accessorio previsto dall'art. 82 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009, condannando l'Amministrazione al pagamento, rispettivamente, di euro 494,46 lordi oltre accessori e spese di lite, e di euro 529,95 lordi oltre interessi e spese di lite. Il ricorrente ha dedotto il persistente inadempimento del Ministero, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, chiedendo l'ordine di pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad Acta. Il Ministero si è costituito formalmente senza contestare specificamente il mancato adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulle due sentenze del Tribunale di Milano. Ha rilevato che il ricorrente aveva adeguatamente documentato i titoli giudiziali, il loro passaggio in giudicato, la notificazione all'Amministrazione e l'inadempimento, mentre il Ministero non aveva formulato contestazioni specifiche. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alle sentenze, pagando le somme liquidate nei limiti e secondo i criteri stabiliti nei titoli giudiziali, entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato Commissario ad Acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, ovvero un dirigente o funzionario delegato, con termine di sessanta giorni dall'istanza di parte. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie, inclusa la nomina del Commissario ad Acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'amministrazione consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 82 CCNL Comparto Scuola 2006-2009
È la disposizione contrattuale posta a fondamento del diritto al compenso individuale accessorio riconosciuto dal giudice del lavoro.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il deposito del titolo giudiziale, della certificazione del suo passaggio in giudicato e della prova della notificazione all'amministrazione è idoneo a documentare il diritto all'esecuzione, qualora l'amministrazione non contesti specificamente l'inadempimento.
- Quando una pubblica amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato di condanna al pagamento di somme entro il termine previsto dalla legge, il giudice dell'ottemperanza può ordinarne l'esecuzione entro un termine prefissato e nominare sin dalla sentenza un Commissario ad Acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il Commissario ad Acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico competente per la gestione della spesa, con attribuzione del mandato di adottare gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato; in tal caso non è dovuto un compenso aggiuntivo quando l'incarico rientra nelle funzioni istituzionali del dipendente pubblico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1421/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1422/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1423/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1424/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1425/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1426/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →