Sentenza del 10/04/2017 n. 1625 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - MANCATA IMPUGNAZIONE - Responsabilità del professionista - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa responsabilità del professionista non è stata riconosciuta per il solo fatto che il contribuente gli avesse affidato l'incarico. Il contribuente conserva infatti un dovere di controllo e vigilanza sull'effettiva esecuzione dell'incarico. Tale responsabilità potrebbe invece configurarsi qualora il professionista avesse tenuto un comportamento fraudolento diretto a occultare il proprio inadempimento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la responsabilità del professionista per la mancata impugnazione di un atto tributario, sostenendo che l'omesso ricorso fosse imputabile esclusivamente al professionista cui erano state affidate le incombenze processuali.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale richiamato da Cass. n. 12472/2010
Il mero affidamento delle incombenze processuali ad un professionista non esonera il contribuente da un'attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione.
L'affidamento dell'incarico non trasferisce integralmente sul professionista ogni responsabilità: il cliente deve mantenere un minimo controllo sull'andamento della pratica e sulle principali scadenze processuali.
Principio giurisprudenziale richiamato da Cass. n. 27712/2013
Salvo non sussista un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell'incarico ricevuto.
La responsabilità del professionista può essere valutata diversamente quando egli abbia fraudolentemente occultato l'omessa attività, impedendo al cliente di accorgersi tempestivamente dell'inadempimento.
Massime di principio
- Il cliente che incarica un professionista di proporre un ricorso non può restare completamente inerte: deve svolgere verifiche ragionevoli sull'effettiva presentazione e sullo stato della pratica.
- La mancata impugnazione non comporta automaticamente la responsabilità del professionista; occorre valutare anche la condotta del cliente e l'eventuale sua negligenza nel controllo.
- La responsabilità professionale può essere riconosciuta se il professionista ha occultato con dolo o frode la propria omissione, rendendo di fatto impossibile al cliente esercitare il controllo.
- È opportuno conservare incarichi, comunicazioni, ricevute di deposito e conferme delle scadenze, così da dimostrare sia l'attività richiesta al professionista sia le verifiche effettuate dal cliente.
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