Cassazione Penale, Sentenza n. 22803/2026 del 19/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per più reati (furto in abitazione, rapina impropria come evoluzione del furto, resistenza a P.U., ricettazione) contestando: 1) violazione di legge e carenza di motivazione per non aver riconosciuto la diminuente di cui all'art.116, comma 2, c.p., nonostante la Corte di merito avesse qualificato il contributo del ricorrente come concorso anomalo; censura inoltre sulla mancata esclusione della responsabilità per atti violenti addebitati (sostenendo che egli avrebbe dovuto rispondere solo di furto aggravato) e dubbio circa la consapevolezza della provenienza furtiva dell'autovettura (ricettazione); 2) censura per l'applicazione della recidiva specifica e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 3) vizio per omessa motivazione sulla richiesta difensiva di modifica della misura cautelare (prolungamento orario lavorativo) e presunta contraddittorietà del dispositivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha dichiarato inammissibili e/o manifestamente infondati diversi profili (tra cui le doglianze sulla ricettazione, la recidiva e il diniego delle attenuanti generiche, nonché la contestazione sulla modifica della misura cautelare), ma ha accolto la censura relativa alla mancata applicazione della diminuzione prevista dall'art.116, comma 2, c.p. in relazione al riconoscimento, da parte dei giudici di merito, della figura del concorso anomalo. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata nei confronti di Flamur Bajrami limitatamente alla determinazione della pena e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sulla pena; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Uso come norma di concorso di persone nel reato per collegare responsabilità concorrente fra più autori; la Corte lo utilizza per qualificare il contributo del ricorrente nei vari capi di imputazione
art. 628, comma 2 e 3 n.1 cod. pen.
art. 628 c.p., commi 2 e 3, n.1 (rapina impropria/forme aggravate)
Impiegato per la qualificazione della rapina impropria quale evoluzione del furto per le modalità violente poste in essere dai coimputati subito dopo il furto
art. 337 cod. pen.
Rilevante per la qualificazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso nel corso dell'evento delittuoso
art. 648 cod. pen.
Richiamato in rapporto al capo di ricettazione; la Corte di merito ha ritenuto fondata la responsabilità sulla base degli elementi di fatto, decisione non manifestamente illogica
art. 61 n. 2 cod. pen.
Richiamato tra le circostanze aggravanti (ad es. recidiva o altre aggravanti indicate nei capi), valorizzato nella motivazione delle pene
art. 116, comma 2, cod. pen.
Norma che prevede una diminuzione di pena in caso di concorso anomalo; la Corte di Cassazione ha ritenuto che, avendo la Corte di merito riconosciuto il concorso anomalo, la mancata applicazione della diminuzione impone l'annullamento limitato alla determinazione della pena e il rinvio
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)
Richiamato quale base normativa per le doglianze di violazione di legge e vizio di motivazione dedotte nel ricorso per cassazione; la Corte valuta i motivi alla luce di tali norme
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiesto per spiegare l'inammissibilità di censure non menzionate in appello: la Corte sottolinea che motivi non devoluti al giudice d'appello non possono essere dedotti in cassazione
art. 299, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che impone al giudice di provvedere con ordinanza entro cinque giorni sulla richiesta di modifica della misura cautelare; la Corte osserva che la mancata decisione locale non è stata adeguatamente motivata nella sentenza di merito
Massime di principio
- Quando la Corte di merito riconosce l'ipotesi del concorso anomalo (art.116 c.p.), il giudice deve valutare e, se dovuto, applicare la diminuzione di pena prevista dal comma 2: l'omissione di tale valutazione può determinare annullamento limitato alla determinazione della pena e rinvio per nuovo giudizio.
- Le censure relative a fatti o profili di diritto non prospettati in appello (ad es. contestazione della recidiva o delle attenuanti non dedotte in appello) sono in genere inammissibili in cassazione per difetto di devoluzione, salvo che siano questioni di diritto autonomamente rilevabili. Pertanto è essenziale sollevare in appello tutte le questioni rilevanti che si intendono poi portare in cassazione.
- La valutazione di responsabilità per reati come la ricettazione, basata su un'analisi di fatto (es. consapevolezza della provenienza furtiva), è sindacabile in cassazione solo se la motivazione della Corte di merito è manifestamente illogica o contraddittoria; una rivalutazione degli elementi di fatto è inammissibile in sede di legittimità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è controllato da Cassazione solo se la decisione del giudice di merito risulti manifestamente illogica o carente; il giudice di merito non è tenuto a menzionare ogni elemento favorevole, ma deve indicare quelli ritenuti decisivi.
- Le richieste di modifica delle misure cautelari che richiedono provvedimento entro termini (art.299 c.p.p.) devono essere trattate tempestivamente dal giudice; la mancata decisione dovuta per ordinanza entro il termine previsto può costituire vizio procedurale, ma la rilevanza deve essere tempestivamente dedotta e motivata nei gradi di merito per poi essere efficace in cassazione.
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