Cassazione Civile, Sentenza n. 1450/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento per maggior IVA e sanzioni relative all'anno 2006 (importo complessivo contestato euro 67.668). Il ricorso articolava sette motivi di cassazione con contestazioni di violazione di varie norme tributarie e processuali. Successivamente la ricorrente ha aderito, in data 2 aprile 2017, alla procedura di definizione agevolata (cd. rottamazione delle cartelle) e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per effetto di tale adesione; anche l'Agenzia ha depositato istanza di estinzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., qualificando l'adesione della contribuente alla definizione agevolata e l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti (art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018) come rinuncia idonea a determinare l'estinzione del processo. Non si è pronunciata sul merito dei sette motivi. Le spese di lite non sono state regolate in favore delle parti, poiché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo; la situazione sostanziale sarà disciplinata dagli atti comunicati dall'esattore e l'eventuale inadempimento seguirà le conseguenze previste dal comma 14 dell'art. 3 del d.l. 119/2018.
Norme richiamate
art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018
Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi
L'adesione alla definizione agevolata con l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti equivale a una rinuncia che legittima la dichiarazione di estinzione del processo in Cassazione.
art. 391 c.p.c.
Norma processuale che prevede l'estinzione del processo per rinuncia; la Corte l'ha applicata per dichiarare estinto il giudizio in conseguenza dell'impegno assunto con la definizione agevolata.
art. 3, comma 14, d.l. n. 119/2018
Richiamata come disciplina delle conseguenze dell'eventuale inadempimento del piano di pagamento previsto dalla definizione agevolata; la situazione verrà regolata secondo le sue previsioni in caso di mancato adempimento.
art. 6 del d.l. n. 193/2016 (richiamato dalla giurisprudenza)
Norma di precedente procedura di definizione agevolata la cui pratica giurisprudenziale è stata utilizzata dalla Corte per qualificare l'effetto estintivo della dichiarazione di adesione come rinuncia ai giudizi.
Varie norme tributarie e procedurali indicate nei motivi (es. d.P.R. n. 600/73, d.P.R. n. 441/97, d.P.R. n. 131/1986, d.lgs. n. 300/1999, e altre)
Tali norme sono state richiamate nei motivi di cassazione per contestare l'accertamento e le modalità istruttorie; tuttavia la Corte non si è pronunciata sul loro merito perché ha dichiarato estinto il giudizio in ragione dell'adesione alla definizione agevolata.
Massime di principio
- L'adesione del contribuente a una procedura di definizione agevolata che comporta l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti determina, in Cassazione, l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- La Corte interpreta la dichiarazione di adesione e l'impegno a rinunciare come efficace anche se la parte chiede semplicemente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; tale richiesta è considerata equipollente alla rinuncia formale quando prevista dalla norma di definizione.
- L'estinzione per adesione alla definizione agevolata comporta che il contenuto sostanziale della controversia sia regolato dall'atto comunicato dall'esattore (piano di definizione); la sentenza impugnata non viene decisa sul merito e non passa in cosa giudicata nei termini sostanziali previsti dall'originario accertamento.
- Le eventuali controversie future derivanti da mancato pagamento o inadempimento del piano di definizione saranno regolate dalle specifiche disposizioni (es. comma 14 art. 3 d.l. 119/2018) e non dal merito del giudizio estinto.
- In genere, quando la definizione agevolata assorbe il costo del processo, la Corte può non regolare le spese di lite; pertanto, in situazioni analoghe, non è scontato ottenere una pronuncia sulle spese.
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