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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00509/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa a debiti tributari (IRES, IRAP e IVA) iscritti a ruolo e resi esecutivi in data 10 aprile 2009, poi notificati il 17 agosto 2009. La contribuente sosteneva che l’atto fosse illegittimo perché emesso in violazione della proroga prevista dall’art. 20, comma 2, L. n. 44/1999, dedicata ai soggetti vittime di richieste estorsive. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che il c.d. triennio di grazia operasse anche perché il ruolo era stato reso esecutivo nel periodo protetto, valorizzando inoltre un precedente giudicato formatosi tra le parti. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 2, L. n. 44/1999: la proroga, secondo il ricorrente, riguarda solo i termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dall’evento lesivo, non già l’iscrizione a ruolo o la notifica di cartelle riferite a debiti con scadenza successiva. Il ricorrente ha inoltre contestato che la precedente sentenza potesse formare giudicato esterno sulla pretesa impossibilità di iscrivere a ruolo tributi nel periodo maggio 2006-maggio 2009.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che l’art. 20, comma 2, L. n. 44/1999 proroga per tre anni soltanto gli adempimenti fiscali la cui scadenza cada entro un anno dall’evento lesivo; nel caso concreto, accertato che l’evento risaliva al maggio 2006, la proroga operava solo per scadenze entro il maggio 2007, mentre il termine per il pagamento della cartella notificata nel 2009 e, a maggior ragione, la data di esecutività del ruolo del 10 aprile 2009, cadevano fuori da tale perimetro. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, affinché riesamini il merito e provveda anche sulle spese. La Corte ha inoltre escluso che la precedente decisione resa tra le parti potesse vincolare la nuova controversia, trattandosi di giudizio diverso e di affermazioni meramente strumentali e comunque frutto di un’erronea interpretazione della norma.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 2, L. n. 44 del 1999

    "i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni"

    la proroga triennale riguarda solo gli adempimenti fiscali il cui termine di scadenza cada entro un anno dall’evento lesivo; non sospende in generale l’iscrizione a ruolo né si estende a scadenze successive

  • art. 25, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973

    termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella

    serve a individuare il termine entro cui va effettuato il pagamento della cartella, termine che nel caso concreto non rientrava nell’anno successivo all’evento lesivo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso è stato incardinato come denuncia di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.

    in caso di accoglimento la Corte ha cassato con rinvio al giudice di merito

  • art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.

    le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio

  • art. 56 D. Lgs. n. 546 del 1992

    il giudice di rinvio dovrà esaminare anche eventuali questioni riproposte in appello e rimaste assorbite

  • artt. 3, 5, 6 e 8 L. n. 44 del 1999

    sono le disposizioni che prevedono l’elargizione a favore delle vittime di estorsione richiamate dall’art. 20, comma 2

Massime di principio

  • La proroga prevista per le vittime di estorsione in materia di adempimenti fiscali opera solo per gli obblighi il cui termine di scadenza cada entro un anno dalla data dell’evento lesivo; la norma va interpretata in senso letterale e non può essere estesa oltre i suoi presupposti temporali.
  • Ai fini dell’applicazione della proroga, non rileva la sola notifica della cartella o l’avvenuta iscrizione a ruolo in quanto tale, ma occorre verificare se la scadenza dell’adempimento fiscale rientri nel periodo protetto dalla legge.
  • Una precedente sentenza resa tra le stesse parti non produce giudicato esterno su questioni che siano state soltanto strumentali alla decisione o che presuppongano un’erronea interpretazione della norma, quando il nuovo giudizio abbia oggetto diverso.
  • Il giudice di legittimità può cassare la sentenza di merito quando quest’ultima abbia sussunto la fattispecie concreta in una norma non applicabile al caso, integrando così un vizio di falsa applicazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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