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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4947/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava la decisione che aveva rigettato l'appello avverso la custodia cautelare per omicidio volontario sostenendo violazione di legge: in particolare che, nel periodo di sospensione 9/3-11/5/2020 previsto dal d.l. 18/2020 (art. 83), non vi era alcuna udienza fissata, né scadenza di termini processuali né era stato disposto compimento di atti di indagine; era stata solo presentata una istanza di incidente probatorio (secondo il ricorrente senza effetti interruttivi perché presentata dal P.M. e non dal difensore) e dunque i termini non potevano essere considerati decorrenza tale da rendere inefficace la misura cautelare.

La decisione

La Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 83, comma 4, d.l. 18/2020 da parte del Tribunale del riesame nel rispetto del principio indicato dalla prima sezione: la sospensione opera nella fase delle indagini preliminari se, nel periodo 9/3-11/5/2020, era fissata un'udienza, prevista la scadenza di un termine processuale o era stato disposto il compimento di un atto di indagine. Nel caso di specie il Tribunale aveva individuato il termine di cui all'art. 398, lett. c) c.p.p. come termine rilevante; l'istanza di incidente probatorio era stata accolta durante il periodo di sospensione e l'udienza non è stata celebrata nei dieci giorni dall'ordinanza ammissiva (termine che sarebbe caduto interamente nel periodo emergenziale) ma soltanto il 23/6/2020, con la conseguenza che i termini non sono stati rispettati e il rigetto dell'appello cautelare è corretto. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e adempimenti di cancelleria ex art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.l. 18 del 2020, art. 83, comma 2

    predispone la sospensione dei termini processuali durante l'emergenza Covid per taluni procedimenti penali; la Corte lo applica limitatamente ai casi in cui nel periodo emergenziale sussistessero udienze fissate, scadenze di termini o atti di indagine da compiersi

  • d.l. 18 del 2020, art. 83, comma 4

    Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale

    stabilisce che, oltre alla sospensione dei termini processuali, sono sospesi anche specifici termini e la prescrizione; la Corte ne ricava che la sospensione può riguardare anche termini connessi agli atti dell'incidente probatorio se questi sono stati disposti o hanno fatto decorrere termini nel periodo sospensivo

  • codice di procedura penale, art. 398, lett. c)

    individua i termini connessi all'incidente probatorio (ad esempio i termini per la fissazione dell'udienza e per le deduzioni): tali termini possono essere rilevanti ai fini della sospensione prevista dal d.l. 18/2020 se la loro decorrenza ricade nella finestra emergenziale

  • codice di procedura penale, artt. 303 e 308

    articoli citati dal comma 4 dell'art. 83 come termini la cui sospensione è prevista; la sentenza considera rilevante che la norma sospende anche termini processuali previsti da queste disposizioni

  • disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    prevede adempimenti di cancelleria in caso di provvedimenti che non determinano la rimessione in libertà del detenuto; la Corte ordina tali adempimenti a seguito del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La sospensione dei termini disposta dal d.l. 18/2020 può incidere anche sulla fase delle indagini preliminari, ma solo se durante la finestra emergenziale (9/3-11/5/2020) sussisteva almeno una delle condizioni indicate dalla giurisprudenza: udienza fissata, scadenza di un termine processuale o disposizione di un atto di indagine.
  • La presentazione o l'ammissione di una istanza di incidente probatorio può essere elemento idoneo a far decorrere termini processuali rilevanti (es. quelli di cui all'art. 398 c.p.p.), i quali, se la loro scadenza ricade nella finestra di sospensione, vanno valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 83 d.l. 18/2020.
  • Non rileva in modo decisivo quale parte abbia proposto l'istanza (P.M. o difesa): ciò che conta è che la fattispecie abbia determinato la decorrenza di termini o l'indizione di udienze nel periodo sospensivo.
  • Se un termine breve (es. fissazione dell'udienza entro 10 giorni dall'ordinanza ammissiva) cade interamente nel periodo emergenziale, la mancata celebrazione dell'atto entro i termini ordinari può essere valutata come inadempimento a fronte della sospensione, con conseguenze sulle misure cautelari richieste.
  • Per impugnare efficacemente decisioni che applicano la sospensione Covid occorre confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito e dimostrare che nessuna delle condizioni previste dalla giurisprudenza per l'operatività della sospensione sussisteva concretamente.
  • La giurisprudenza di legittimità ha già fornito orientamenti vincolanti su come interpretare l'art. 83 d.l. 18/2020 nella fase delle indagini preliminari: i giudici di merito che seguono correttamente tali principi difficilmente vedranno i loro provvedimenti annullati.

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