Sentenza del 07/08/2019 n. 21077 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento relativa a una cartella per omesso versamento dell'ICI per gli anni 2002, 2003 e 2004. Ha sostenuto che la cartella fosse inesistente o inefficace perché notificata l'8 febbraio 2010 al precedente indirizzo di residenza, nonché che l'Amministrazione fosse decaduta dal credito. In Cassazione ha inoltre contestato l'interpretazione delle norme sulla variazione anagrafica, la motivazione della CTR e la mancata prova della notifica degli avvisi di accertamento presupposti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica della cartella presso il precedente indirizzo, poiché la variazione anagrafica rilevante per le notificazioni decorre dalla registrazione da parte del Comune e non dalla mera dichiarazione del contribuente. Nel caso concreto, la variazione era stata registrata il 15 giugno 2010, quindi la notifica dell'8 febbraio 2010 al vecchio indirizzo era valida. Le contestazioni relative alla mancata o tardiva notifica degli avvisi di accertamento sono state dichiarate inammissibili perché sollevate per la prima volta in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in Euro 1.400,00 per ciascuna parte resistente, oltre accessori, ed è stato disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. f)
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica.
Per le persone fisiche, ai fini della validità delle notifiche tributarie, rileva l'avvenuta variazione anagrafica registrata dall'ufficio comunale, non la sola dichiarazione resa dal contribuente. Fino a tale momento l'Amministrazione può notificare presso il precedente indirizzo.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Richiamato in relazione alle modalità di notificazione delle cartelle di pagamento.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12
Invocato dal contribuente in tema di notifica e tempestività degli atti relativi all'ICI, ma le relative censure sono state dichiarate inammissibili perché la questione non era stata proposta nei precedenti gradi di giudizio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Per le notifiche tributarie, il cambio di residenza o indirizzo diventa opponibile all'Amministrazione e ai terzi dal momento della registrazione anagrafica prevista dalla legge, non necessariamente dalla data in cui il contribuente presenta la dichiarazione di cambio.
- Una notifica effettuata al precedente indirizzo prima che la variazione anagrafica sia divenuta efficace può essere valida, anche se il contribuente ha già comunicato il trasferimento al Comune.
- Le contestazioni sulla mancata o tardiva notifica degli atti presupposti devono essere sollevate tempestivamente nei giudizi di merito; proporle per la prima volta in Cassazione normalmente comporta l'inammissibilità.
- Nel contestare una cartella o un'intimazione è necessario distinguere tra vizi propri dell'atto impugnato e vizi degli atti precedenti, verificando che questi ultimi siano stati dedotti nei termini e nei precedenti gradi di giudizio.
- La parte soccombente può essere condannata alle spese di lite e, nei casi previsti, al pagamento di un ulteriore contributo unificato.
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