Sentenza n. 2863/2026 - Milano, Sezione 4
per l’accertamento - della illegittimità del silenzio serbato dal Comune all'istanza presentata dalla ricorrente Gaia Trombini, cosuperficiaria, in data 18 febbraio 2025 volta a determinare il valore stimato per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà relativo alle aree assegnate, nonché di deliberare l'approvazione per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, con richiesta di risarcimento del danno da ritardo; - per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno patito dai ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Bresso sull’istanza del 18 febbraio 2025 relativa alla determinazione del valore di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e all’approvazione della trasformazione, con richiesta di risarcimento del danno da ritardo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza presentata il 18 febbraio 2025, nonché la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno da ritardo. Nel corso del giudizio, il Comune ha adottato il provvedimento prot. n. 7169 del 17 febbraio 2026, comunicato ai ricorrenti, con cui ha riscontrato l’istanza e concluso il procedimento. I ricorrenti hanno quindi dichiarato, con memoria del 7 maggio 2026, il venir meno dell’interesse alla decisione, insistendo per la condanna del Comune alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Comune aveva concluso il procedimento mediante il provvedimento del 17 febbraio 2026. Ha tuttavia compensato integralmente le spese di lite. La compensazione è stata motivata considerando, da un lato, il tardivo intervento dell’amministrazione nella definizione del procedimento e, dall’altro, il fatto che il ricorso era stato depositato il 24 febbraio 2026, dopo la comunicazione ai ricorrenti del provvedimento comunale del 17 febbraio 2026, con conseguente inammissibilità del ricorso al momento della proposizione.
Massime di principio
- La conclusione del procedimento amministrativo nel corso del giudizio, con adozione e comunicazione di un provvedimento satisfattivo o comunque idoneo a definire l’istanza, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’azione avverso il silenzio e comporta l’improcedibilità del ricorso.
- Ai fini della regolazione delle spese, il giudice può compensarle valutando sia il tardivo adempimento dell’amministrazione sia la circostanza che il ricorso sia stato proposto dopo che l’amministrazione aveva già comunicato il provvedimento conclusivo, rendendo il ricorso inammissibile al momento del deposito.
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