Cassazione Penale, Sentenza n. 7302/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Avellino del 28.9.2021 che aveva disposto il dissequestro e la restituzione, in favore di Boccia, di una polizza assicurativa del valore di circa €8.900, sequestrata nell'ambito di indagini per false dichiarazioni sulle condizioni economiche ai fini del reddito di cittadinanza (art.7 d.lgs. 4/2019). Il Procuratore deduceva che la polizza fosse assimilabile a denaro e quindi sequestrabile e confiscabile in quanto parte del patrimonio dell'imputato, senza necessità di provare un nesso di derivazione diretta dal reato, contestava l'esistenza e l'efficacia dei vincoli che il Tribunale aveva ritenuto rendere la somma indisponibile e sosteneva che l'impignorabilità civilistica non precluda la sequestrabilità penale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che, sebbene per natura il danaro sia direttamente sequestrabile e per certe polizze vita possa valere assimilazione al contante, nel caso concreto il Tribunale del riesame aveva motivatamente accertato l'esistenza di vincoli sulla polizza che ne impedivano la disponibilità immediata. La Corte ha ritenuto che il Procuratore non avesse verificato i termini contrattuali della polizza per confutare quella valutazione e che il ricorso si risolvesse in un vizio meramente motivazionale, tipologia di doglianza inammissibile in Cassazione salvo vizi radicali della motivazione, che qui non ricorrevano.
Norme richiamate
d.lgs. 4/2019
Norma sostanziale richiamata come titolo del reato contestato (false dichiarazioni sulle condizioni economiche per ottenere il reddito di cittadinanza).
cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso come presunta violazione di legge relativa al procedimento di sequestro; la Corte ha ritenuto che l'impugnativa non avesse adeguatamente affrontato la valutazione concreta dei vincoli sulla polizza.
cod. proc. pen.
Richiesto dalla Corte per spiegare il limite di sindacabilità in Cassazione delle ordinanze in materia di sequestro: i vizi motivazionali sono sindacabili in sede di legittimità solo se radicali (assenza o inadeguatezza grave della motivazione).
Giurisprudenza
Sez. 3, n.11945 del 10.11.2016
Riferimento a principio secondo cui l'impignorabilità prevista a fini esecutivi civilistici non si estende automaticamente alla sequestrabilità penale; richiamata dal ricorrente ma non decisiva nel caso concreto.
Giurisprudenza
Sez. 3, n.13660 del 28.2.2020
Riferimento alla possibilità di assimilare talune forme di accumulo (p.es. fondi pensione in fase di accumulo) ad assicurazioni sulla vita e quindi alla loro sequestro; principio non applicabile automaticamente senza verifica delle caratteristiche contrattuali specifiche.
Giurisprudenza (Sez. U)
n. 25932 del 26.6.2008 (Ivanov)
Richiama il principio secondo cui la Corte di Cassazione può sindacare la motivazione solo in presenza di vizi radicali; utilizzato dalla Corte per escludere la rilevanza del vizio motivazionale prospettato dal ricorrente.
Massime di principio
- Una polizza assicurativa sulla vita non è automaticamente equiparabile al denaro: occorre verificare se sia riscattabile "illico et immediatamente" e per l'intero importo dei premi versati.
- La presenza di vincoli contrattuali (penalità di riscatto, scadenze, condizioni di esigibilità) che rendono la somma non immediatamente disponibile giustifica il mancato trattamento come denaro ai fini del sequestro preventivo.
- L'impignorabilità o l'impignorabilità civilistica non determina automaticamente l'impossibilità di sequestrare un bene in ambito penale; tuttavia è necessario valutare concretamente la natura e la liquidità dell'asset.
- In sede di impugnazione in Cassazione contro ordinanze di sequestro, i rilievi che sono essenzialmente doglianze sulla valutazione dei fatti e sulla motivazione rischiano di essere dichiarati inammissibili, salvo che la motivazione sia gravemente carente o assente (vizi 'radicali').
- Gli uffici requirenti devono verificare documentalmente le caratteristiche contrattuali del bene oggetto di sequestro (termine di riscattabilità, penalità, limiti di disponibilità) prima di sostenere la sua assimilazione al denaro e la conseguente confiscabilità.
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