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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34599/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato aveva ottenuto dal tribunale la liquidazione del compenso a carico dell’erario per l’attività difensiva svolta in favore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale, pur riconoscendo la tempestività dell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e la debenza del compenso, aveva liquidato le spese di lite del giudizio di opposizione compensandole integralmente, richiamando la mancata opposizione del Ministero. Con il ricorso per cassazione l’avvocato ha denunciato, con il primo motivo, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e la motivazione apparente, sostenendo che la compensazione non era consentita in presenza di integrale soccombenza del Ministero e che, in realtà, il Ministero si era costituito chiedendo il rigetto dell’opposizione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 2 d.m. n. 55/2014 e dell’art. 13, comma 6, l. n. 247/2012 per omessa liquidazione delle spese forfetarie del 15%, ma ha poi dichiarato di non avere più interesse al motivo perché il tribunale, con correzione di errore materiale, aveva riconosciuto anche le spese generali.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la compensazione delle spese disposta dal tribunale non era conforme all’art. 92 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, come interpretato dalla giurisprudenza successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018: la mancata opposizione della controparte non rientra tra le ragioni che consentono la compensazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la questione delle spese forfetarie era già stata risolta in via di correzione dell’errore materiale. L’ordinanza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Vallo della Lucania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come rimedio di opposizione tempestivamente proposto avverso il provvedimento di liquidazione del compenso a carico dell’erario.

  • art. 91 c.p.c.

    Viene invocato dal ricorrente come norma sulla soccombenza per censurare la compensazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Nel testo applicabile dopo la riforma del 2014 e la pronuncia costituzionale n. 77/2018, la compensazione è ammessa solo nei casi tipizzati; la mancata opposizione della controparte non è ragione idonea a giustificarla.

  • d.l. n. 132/2014

    È richiamato come fonte della modifica dell’art. 92 c.p.c. applicabile al caso.

  • l. n. 162/2014

    Conversione del d.l. n. 132/2014, rilevante per il testo dell’art. 92 c.p.c. applicabile.

  • Corte cost. n. 77/2018

    Ha inciso sulla disciplina dell’art. 92 c.p.c., delimitando ulteriormente i casi di compensazione delle spese.

  • art. 2 d.m. n. 55/2014

    È invocato per sostenere il diritto alle spese forfetarie nella liquidazione del compenso professionale.

  • art. 13, comma 6, l. n. 247/2012

    È invocato per il riconoscimento delle spese generali forfetarie nella liquidazione del compenso dell’avvocato.

Massime di principio

  • Nel regime dell’art. 92 c.p.c. come risultante dalla riforma del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, la compensazione delle spese di lite può essere disposta solo nei casi espressamente ammessi dalla norma; non è sufficiente il mero fatto che la controparte non si sia opposta.
  • La statuizione di compensazione delle spese è illegittima quando il giudice la fondi su una ragione estranea ai presupposti normativi tipizzati, anche se la parte soccombente non abbia contestato nel merito la pretesa principale.
  • Se una censura viene meno per effetto di un successivo provvedimento di correzione dell’errore materiale che elimina l’interesse alla decisione, il relativo motivo di ricorso diventa inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • In sede di opposizione alla liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la controversia sulle spese di lite resta soggetta alle ordinarie regole della soccombenza, salvo i limitati casi di compensazione previsti dall’art. 92 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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