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Ordinanza

Ordinanza n. 2781/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 23888/2025.

Giustizia amministrativa202605335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 23888/2025, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e beneficiari)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Dalla motivazione dell’ordinanza non risultano specificamente riportati i singoli motivi d’appello. Il Consiglio di Stato ha esaminato sommariamente le censure proprie della fase cautelare, rilevando che la controversia riguarda la valutazione tecnico-discrezionale della domanda presentata dalla società appellante. L’appellante ha inoltre dedotto un pregiudizio di natura economica, collegato alla distribuzione delle risorse economiche tra i soggetti ammessi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, sulla base dell’esame sommario proprio della fase cautelare e salvo ulteriore approfondimento nel merito, che non emergesse una manifesta erroneità nella valutazione tecnico-discrezionale della domanda presentata dalla società appellante. Quanto al periculum in mora, ha escluso la sussistenza di un pregiudizio cautelabile, rilevando che le risorse economiche erano state integralmente distribuite tra i soggetti ammessi e che il pregiudizio lamentato, avendo natura economica, avrebbe potuto essere eventualmente risarcito per equivalente. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione delle particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale della domanda cautelare in appello; l’istanza è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, l’assenza di una manifesta erroneità nella valutazione tecnico-discrezionale compiuta dall’amministrazione esclude, allo stato del sommario esame, la sussistenza del fumus boni iuris, salvo il successivo approfondimento nella fase di merito.
  • Il periculum in mora non sussiste quando le risorse oggetto della controversia sono già state integralmente distribuite e il pregiudizio dedotto ha natura esclusivamente economica, essendo astrattamente suscettibile di reintegrazione per equivalente.
  • La tutela cautelare in appello richiede la concorrente presenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l’assenza anche di uno solo dei due presupposti giustifica il rigetto dell’istanza.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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