Ordinanza n. 3451/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - sezione lavoro n. 400/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva riconosciuto differenze retributive
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un incidente di esecuzione nell'ambito del giudizio di ottemperanza, lamentando che il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 400/2023, con la quale era stato condannato al pagamento di euro 3.317,81 a titolo di differenze retributive. Nonostante la precedente sentenza del TAR n. 5353/2025 avesse intimato al Ministero di adempiere e avesse nominato quale commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, il pagamento non risultava ancora effettuato. Il ricorrente ha quindi dedotto l'ulteriore inerzia sia dell'amministrazione sia del commissario ad acta, attivato con istanza del 2 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha reiterato l'ordine di esecuzione della sentenza del giudice del lavoro nei confronti sia del Ministero, quale obbligato principale, sia del commissario ad acta nominato. Ha stabilito che entrambi devono provvedere al pagamento di quanto dovuto entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, se anteriore, e devono comunque riferire entro lo stesso termine sull'attività svolta in caso di mancato adempimento. Il Collegio ha precisato che la nomina o l'insediamento del commissario ad acta non escludono la persistente responsabilità del Ministero, che può ancora adempiere spontaneamente corrispondendo gli importi principali, gli accessori e gli ulteriori importi maturati nel frattempo. Ha inoltre ribadito che il commissario non svolge una mera funzione sollecitatoria, ma dispone di tutti i poteri necessari al pagamento, inclusi l'allocazione delle somme in bilancio, anche in mancanza di stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, compreso il reperimento dei fondi eventualmente non disponibili. Il TAR ha avvertito che un ulteriore ritardo potrà comportare la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e alla Procura regionale della Corte dei conti, per la possibile rilevanza penale e contabile dell'inerzia.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato può essere azionata in sede di ottemperanza davanti al giudice amministrativo nei confronti dell'amministrazione obbligata.
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta dotato dei poteri necessari all'attuazione dell'obbligo.
Massime di principio
- La nomina o l'insediamento del commissario ad acta non escludono la persistente responsabilità dell'amministrazione inottemperante, che conserva la possibilità e l'obbligo di adempiere spontaneamente al giudicato, comprensivo degli importi principali, degli accessori e delle ulteriori somme maturate nel frattempo.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di un obbligo pecuniario della pubblica amministrazione non ha una funzione meramente sollecitatoria, ma dispone di tutti i poteri necessari al pagamento, inclusi l'allocazione delle somme in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento, nonché il reperimento dei fondi eventualmente non disponibili.
- In presenza di persistente inerzia nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può reiterare l'ordine di pagamento sia nei confronti dell'amministrazione obbligata sia nei confronti del commissario ad acta, assegnando un termine perentorio e imponendo, in mancanza di adempimento, una relazione sull'attività svolta.
Come è indicizzato
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