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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25653/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consulente tecnico)

La controversia

Nel giudizio di merito promosso dal fallimento di una società nei confronti di due convenuti, il giudice aveva liquidato il compenso del consulente tecnico d'ufficio, ponendo provvisoriamente il relativo pagamento a carico solidale dei convenuti. I due convenuti hanno proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione e, poi, ricorso per cassazione articolato in nove motivi. Hanno dedotto, in sintesi: (1) la nullità del provvedimento per asserito difetto di costituzione del giudice, perché l'opposizione alla liquidazione sarebbe spettata in via esclusiva al presidente del tribunale; (2) la nullità per avere provveduto il giudice istruttore, mentre la causa era riservata al collegio; (3) l'illegittimità della liquidazione, poiché il CTU non avrebbe completato l'incarico, essendo stati rimessi al collegio eventuali ulteriori accertamenti o chiarimenti; (4) l'omesso esame del motivo con cui si contestava il diritto al compenso per la presenza di gravi errori nella relazione; (5) l'omesso esame della censura relativa alla natura plurima e autonoma degli accertamenti svolti; (6) l'omesso esame della censura sulla ripartizione provvisoria del pagamento tra i due convenuti, sostenendo che alcuni quesiti riguardassero solo uno di essi; (7) l'erronea determinazione del valore della controversia, assunto pari al valore della domanda attorea anziché al valore accertato; (8) e (9) la violazione dell'art. 195 c.p.c. per avere ritenuto valida la consulenza nonostante lacune, incongruenze e mancato deposito della bozza di relazione. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, ribadendo che il giudice che liquida il compenso è quello che ha nominato il consulente; che la liquidazione del compenso al CTU resta nella competenza del giudice istruttore anche nei giudizi collegiali; che le contestazioni sulla validità, utilità o completezza della consulenza esulano dal giudizio di opposizione alla liquidazione, il quale non è sede per sindacare nel merito l'elaborato peritale; e che la ripartizione provvisoria dell'onere tra le parti non si consolida con l'opposizione. È stato inoltre affermato che, in presenza di distinti accertamenti affidati al CTU nell'ambito del medesimo incarico, la liquidazione può essere effettuata tenendo conto della pluralità dei quesiti e del valore della controversia in rapporto alla domanda proposta. Il ricorso è stato respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la correttezza della liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio e ha escluso sia vizi di costituzione del giudice sia incompetenza del giudice istruttore rispetto al collegio. Ha inoltre ribadito che nel giudizio di opposizione alla liquidazione non possono essere esaminate censure che investono la validità, l'utilità o la completezza della consulenza tecnica, né la mancata osservanza di adempimenti procedimentali dell'art. 195 c.p.c., trattandosi di questioni estranee all'oggetto del rimedio. È stata confermata anche la soluzione adottata dal tribunale circa la valutazione del valore della controversia e la congruità del compenso, in ragione della complessità e della pluralità degli accertamenti svolti. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    disciplina l'opposizione avverso la liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice; l'oggetto del giudizio è limitato alla liquidazione, restando estranee le contestazioni sulla validità o utilità della consulenza.

  • art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011

    richiamato quale norma sul rito dell'opposizione; non amplia l'oggetto del sindacato oltre la liquidazione del compenso.

  • art. 158 c.p.c.

    invocato per il preteso vizio di costituzione del giudice; la Corte esclude la nullità del provvedimento.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità; la Corte non ravvisa invalidità del provvedimento.

  • art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002

    la liquidazione delle spettanze agli ausiliari è effettuata con decreto motivato dal magistrato che procede, identificato nel giudice istruttore anche quando la causa sia riservata al collegio.

  • art. 50-bis c.p.c.

    la competenza a decidere la causa al collegio non incide sul potere del giudice istruttore di liquidare il compenso del CTU.

  • art. 195 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per lamentare omissioni nella bozza e nel deposito della relazione; la Corte ritiene tali doglianze estranee all'opposizione sulla liquidazione.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per asserita omessa pronuncia; la Corte rileva che il tribunale ha comunque esaminato, ai soli fini della liquidazione, la qualità e completezza dell'elaborato.

  • art. 277 c.p.c.

    richiamato in relazione alla ripartizione delle questioni tra istruttoria e decisione; non ostacola la liquidazione del compenso da parte del giudice istruttore.

  • art. 51 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel motivo sulla validità della consulenza; la Corte non lo considera decisivo per l'opposizione alla liquidazione.

  • art. 187 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla rimessione al collegio; non esclude il potere di liquidazione del giudice istruttore.

  • art. 2 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002

    richiamato per la determinazione del compenso in base al valore della controversia; la Corte conferma il criterio applicato dal tribunale.

  • art. 185 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul valore della consulenza; la censura è respinta.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione alla dedotta violazione procedimentale sull'art. 195 c.p.c.; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • legge n. 319 del 1980, art. 11

    richiamata come precedente assetto normativo che attribuiva la liquidazione del compenso al giudice che aveva nominato il consulente; la diversa formulazione del d.P.R. n. 115 del 2002 è interpretata in senso non innovativo.

  • legge n. 50 del 1999, art. 7

    richiamata per evidenziare la natura compilativa del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • legge n. 340 del 2000, art. 1

    richiamata nel quadro della delega legislativa di coordinamento della normativa in materia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio, il sindacato del giudice è circoscritto alla correttezza della liquidazione, mentre restano estranee le contestazioni che investono la validità, l'utilità o la completezza della consulenza tecnica e le violazioni procedimentali connesse al suo svolgimento.
  • La liquidazione del compenso del CTU spetta al giudice che ha nominato l'ausiliario e, nei processi a decisione collegiale, può essere adottata dal giudice istruttore, senza che ciò integri nullità per difetto di competenza o di costituzione del giudice.
  • La rimessione della causa al collegio per la decisione di merito non priva il giudice istruttore del potere di liquidare il compenso dell'ausiliario, poiché la liquidazione attiene alla gestione degli oneri processuali e non alla decisione finale della controversia.
  • Quando il consulente è chiamato a svolgere distinti accertamenti nell'ambito del medesimo incarico, la liquidazione del compenso può tener conto della pluralità e autonomia dei quesiti, anche mediante somma dei compensi riferibili ai singoli accertamenti.
  • La ripartizione provvisoria del pagamento del compenso del CTU tra le parti disposta nel decreto di liquidazione non si consolida per effetto della mancata opposizione, restando la regolazione definitiva rimessa alla decisione conclusiva del giudizio.
  • In sede di opposizione alla liquidazione, il giudice può valutare la quantità e qualità dell'attività svolta dal consulente ai fini della quantificazione del compenso, ma non è chiamato a scrutinare approfonditamente la correttezza tecnica dell'elaborato peritale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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