Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 21/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento previa sospensione, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) della delibera di giunta regionale della Campania (“DGRC”) 27 dicembre 2024, n. 757, pubblicata sul B.U.R.C. n. 3 del 13 gennaio 2025, con oggetto: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Determinazioni”; B) della DGRC 24 febbraio 2025, n. 80, pubblicata sul B.U.R.C. n. 13 del 3 marzo 2025, con oggetto: “Nomenclatore tariffario regionale e relativo catalogo dell’assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del dpcm 12 gennaio 2017. Ulteriori determinazioni”; C) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente, ivi inclusa, se e in quanto occorra, la nota della Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale prot. n. 0614135 del 23dicembre 2024, non nota nel suo effettivo contenuto, richiamata nell’Allegato A - Relazione Tecnica alla DGRC 27 dicembre 2024, n. 757. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LABORATORIO DI ANALISI PORPORA S.A.S. DI FASOLINO VALERIO & C. il 16\4\2025 : - della delibera di giunta regionale della Campania (“DGRC”) 2 aprile 2025, n. 175, con oggetto: “Attuazione delle delibere della Giunta Regionale n. 757 del 27 dicembre 2024 e n. 80 del 24 febbraio 2025: approvazione degli schemi dei contratti con le strutture private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale e integrazioni al relativo nomenclatore e catalogo regionale - Determinazioni”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 21 del 7 aprile 2025

Giustizia amministrativa202501542

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere regionali di programmazione dei volumi massimi delle prestazioni e dei correlati tetti di spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale, del nomenclatore tariffario e degli schemi contrattuali contenenti la clausola di salvaguardia

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione e azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato le delibere regionali che, per il 2025, hanno disciplinato l'assegnazione dei volumi massimi e dei limiti di spesa alle strutture private accreditate, nonché il nomenclatore tariffario e gli schemi contrattuali. Ha dedotto il difetto e l'assoluta insufficienza della motivazione, la violazione della normativa europea in materia di concorrenza e libera prestazione dei servizi, manifeste illogicità e irragionevolezza dei criteri di determinazione dei budget, eccesso di potere, difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia e lesione del legittimo affidamento. In particolare, ha censurato il prevalente ricorso al criterio storico per la determinazione dei tetti, il mantenimento del limite del valore medio del case mix nonostante il nuovo nomenclatore e l'ampliamento delle prestazioni ricomprese in una determinata categoria, senza possibilità di utilizzare risorse assegnate ad altre prestazioni. Con motivi aggiunti ha impugnato la delibera regionale che approvava gli schemi contrattuali, contestando anche la clausola di salvaguardia, ritenuta vessatoria, lesiva del diritto di difesa e contraria al diritto dell'Unione europea. Ha inoltre chiesto, in via subordinata, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e, nel corso del giudizio, ha prospettato una questione di legittimità costituzionale della norma che collega la mancata stipula dell'accordo alla sospensione dell'accreditamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente aveva dichiarato di non avere sottoscritto il contratto entro il termine previsto. Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. 502/1992, la mancata stipula dell'accordo determina automaticamente e per legge la sospensione dell'accreditamento, senza necessità di un procedimento o di un autonomo provvedimento amministrativo. In tale situazione la struttura non può legittimamente erogare prestazioni a carico del servizio sanitario regionale e non è titolare dell'interesse a contestare il budget assegnato, poiché la stipula dell'accordo è presupposto essenziale sia per l'erogazione delle prestazioni sia per il diritto al relativo corrispettivo. L'effetto sospensivo si è prodotto dopo la proposizione del ricorso, alla scadenza del termine per la sottoscrizione, nonostante la precedente sospensione cautelare del termine fosse stata successivamente negata; ciò ha determinato la sopravvenuta improcedibilità. Il TAR ha ritenuto irrilevante che l'azienda sanitaria non avesse formalmente invitato la struttura alla sottoscrizione, trattandosi di un fatto oggettivo e potendo la struttura attivarsi per sollecitare la stipula. Ha respinto anche la prospettata questione di costituzionalità, ritenendo non manifestamente infondata la disciplina, finalizzata a evitare l'erogazione di prestazioni senza contratto e a garantire la sostenibilità della spesa sanitaria. Pur non decidendo direttamente nel merito delle censure contro i tetti di spesa, il Collegio ha aderito all'orientamento del Consiglio di Stato sulla legittimità della clausola di salvaguardia, ritenendola sufficientemente determinata, non lesiva degli artt. 24 e 113 Cost. e funzionale al contenimento della spesa pubblica. Ha inoltre escluso che la clausola integri sviamento di potere o violazione del riparto tra amministrazione e giudice. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. 502/1992

    In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso.

    La mancata stipula dell'accordo contrattuale determina automaticamente e per legge la sospensione dell'accreditamento, senza necessità di apertura di un procedimento o di adozione di un autonomo provvedimento amministrativo.

  • art. 8-quater d.lgs. 502/1992

    L'accreditamento istituzionale costituisce un presupposto necessario per l'erogazione di prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario regionale.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile sulla base della questione rilevata d'ufficio e sottoposta al contraddittorio in udienza.

  • art. 24 Cost.

    La clausola di salvaguardia non è stata ritenuta lesiva del diritto di difesa, poiché la rinuncia negoziale riguarda le impugnazioni relative agli atti di programmazione economica accettati con la sottoscrizione del contratto.

  • art. 113 Cost.

    La clausola di salvaguardia non preclude in assoluto il controllo giurisdizionale sugli atti amministrativi e non viola, pertanto, la tutela contro gli atti della pubblica amministrazione.

  • art. 1462 c.c.

    Il TAR ha escluso l'applicabilità della disposizione nel senso prospettato dal CGARS, rilevando che l'annullamento degli atti presupposti inciderebbe sull'efficacia del contratto, non sulla sua nullità, e che l'amministrazione non impone prestazioni non dovute oltre il budget.

  • art. 99 c.p.a.

    Il giudice di primo grado non può rimettere direttamente all'Adunanza plenaria una questione interpretativa per il solo contrasto tra orientamenti giurisprudenziali.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale è rimasta priva di esame decisorio in ragione dell'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La mancata stipula dell'accordo contrattuale previsto dall'art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992 determina automaticamente e per legge la sospensione dell'accreditamento istituzionale, senza necessità di un procedimento amministrativo o di un autonomo provvedimento di sospensione.
  • Una struttura privata accreditata, in assenza della stipula dell'accordo contrattuale, non può erogare prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale, non può pretendere il relativo corrispettivo e non conserva un interesse attuale a impugnare gli atti regionali di determinazione dei tetti di spesa.
  • L'effetto sospensivo dell'accreditamento deriva dal fatto oggettivo della mancata stipula dell'accordo, indipendentemente dall'imputabilità dell'omessa sottoscrizione all'amministrazione o alla struttura privata e anche in assenza di un formale invito dell'azienda sanitaria, quando la struttura avrebbe potuto attivarsi per sollecitare la stipula.
  • La clausola di salvaguardia inserita nell'accordo con la struttura sanitaria accreditata può essere ritenuta legittima quando circoscrive la rinuncia alle impugnazioni relative agli atti di determinazione dei tetti, delle tariffe e agli atti collegati o presupposti, riferiti all'annualità contrattuale, risultando sufficientemente determinata o determinabile.
  • La clausola di salvaguardia non viola necessariamente gli artt. 24 e 113 Cost. né integra sviamento di potere quando è diretta a garantire la sostenibilità della spesa sanitaria e non impedisce in assoluto il controllo giurisdizionale, ma costituisce condizione volontariamente accettata per operare nell'ambito del servizio sanitario pubblico.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioLegittimazione e interesse a ricorrereRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.