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Sentenza

Sentenza n. 740/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Monza.

Giustizia amministrativa202503134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, recante condanna al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza, notificata all'Amministrazione e corredata dall'attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 885,96 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti maturata durante il periodo di precariato e di supplenze. Il Ministero non aveva adempiuto, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinandogli di pagare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme riconosciute dal titolo giudiziale, detratte quelle eventualmente già versate, nonché gli ulteriori accessori dovuti, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nel provvedimento e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito, ma ne consente il soddisfacimento secondo il contenuto del titolo, la legge e gli eventuali pagamenti parziali. Pertanto, i conteggi della creditrice relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza alla luce del titolo e degli artt. 1282 e seguenti c.c. È stato nominato, per il caso di inutile decorso del termine, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con incarico da esercitare su istanza della creditrice nei successivi 120 giorni. Il commissario dovrà determinare definitivamente quanto ancora dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione esecutiva per il recupero coattivo di somme dovute dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici non economici.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    Costituiscono i parametri legali per verificare la spettanza, la misura e la decorrenza degli interessi dovuti sul credito riconosciuto dal titolo giudiziale.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano, rispettivamente, la regolazione delle spese nel processo amministrativo e l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ha funzione esecutiva e non costitutiva: il giudice amministrativo deve assicurare il soddisfacimento del diritto secondo il contenuto del titolo, le norme applicabili e gli eventuali adempimenti già compiuti, senza modificare l'oggetto del credito.
  • La quantificazione indicata dal creditore nel ricorso per ottemperanza non vincola definitivamente l'amministrazione debitrice quanto al capitale residuo e agli interessi; l'importo dovuto deve essere verificato alla luce del titolo giudiziale, dei pagamenti eventualmente effettuati e delle norme sugli interessi applicabili.
  • Quando l'amministrazione statale non esegue una sentenza passata in giudicato avente a oggetto il pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a operare, su istanza del creditore, in caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico la cui attività istituzionale sia coerente con l'esecuzione dell'incarico; quando le funzioni commissariali rientrano nei compiti istituzionali del dipendente pubblico, non è dovuto uno specifico compenso.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi notificati alle amministrazioni statali deve essere decorso prima che possa essere avviata l'azione per il recupero coattivo del credito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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