Cassazione Penale, Sentenza n. 3404/2024 del 29/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di secondo rinvio che aveva rideterminato la pena a seguito di annullamento parziale della Cassazione. Il ricorrente propone tre motivi: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale rispetto agli elementi costitutivi del reato e mancata applicazione dell'art. 45 c.p.; 2) vizio di motivazione nella selezione del materiale probatorio e mancato accertamento dell'effettivo esborso delle retribuzioni, nonché mancata considerazione di elementi idonei ad escludere la responsabilità; 3) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e violazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. con omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena e mancato riconoscimento del beneficio della non menzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la maggior parte delle doglianze riproducessero questioni ormai coperte da giudicato e non considerate dal giudice rimettente, il quale era stato chiamato esclusivamente a rideterminare la pena in conseguenza della prescrizione relativamente alla mensilità di aprile 2013. Ha confermato l'irretrattabilità del giudizio di responsabilità per le restanti mensilità. Sul punto della dosimetria della pena la Corte ha ritenuto le censure generiche e manifestamente infondate, avendo la Corte di merito motivato adeguatamente in relazione alla gravità del fatto, all'entità delle somme non versate e all'intensità del dolo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 45 cod. pen.
La difesa lamentava la mancata applicazione; la Corte non ha accertato violazione efficace della norma a causa della carattere riproduttivo del motivo e del giudicato sulle questioni sostanziali già decise
art. 132 cod. pen.
Richiamato come principio che regola la graduazione della pena; la Corte ha ricordato che la scelta del giudice di merito circa la misura della pena rientra nella sua discrezionalità entro i parametri di cui a questo articolo
art. 133 cod. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha rilevato che i criteri erano stati considerati e adeguatamente motivati dalla Corte territoriale
art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in rapporto all'effetto dichiarativo/riconoscitivo delle parti della sentenza divenute irrevocabili dopo annullamento parziale da parte della Cassazione; la Corte osserva che, anche se la dichiarazione formale manca, è consentito al giudice adito individuare le parti passate in giudicato sulla base dell'interpretazione della precedente sentenza
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna del ricorrente al versamento a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto inammissibile, con valutazione della colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla parzialmente con rinvio, il giudice del rinvio può essere limitato a rideterminare la pena; censure che ripropongono questioni già passate in giudicato sono inammissibili
- La declaratoria delle parti irrevocabili della sentenza di merito da parte della Cassazione ha efficacia dichiarativa; se omessa, il giudice successivo può comunque individuare, interpretando la sentenza precedente, le parti ormai giudicate
- Le doglianze generiche sulla congruità della pena sono spesso inammissibili: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e deve essere censurata in Cassazione solo quando sia frutto di arbitrio o manchi di sufficiente motivazione conforme agli artt. 132 e 133 c.p.
- In sede di legittimità sono improponibili censure che mirino a rimettere in discussione fatti o valutazioni probatorie ormai definitivi per giudicato; il ricorso deve focalizzarsi sui profili effettivamente rimessi dalla pronuncia di annullamento
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende) quando non sia ravvisabile l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso
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