Sentenza n. 15642/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione ex art. 103 del D.l. n. 34/2020, emesso in data 30 ottobre 2023 dalla Prefettura di Roma. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 6 ottobre 2025: del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione emesso dall’Amministrazione in data 26 agosto 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata nel suo interesse il 12 giugno 2020: il primo provvedimento del 30 ottobre 2023 e il successivo diniego del 26 agosto 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, giunta in Italia dal Bangladesh nel 2019, ha impugnato il primo diniego dell’istanza di emersione presentata dalla datrice di lavoro nel 2020; dopo l’annullamento in autotutela di tale diniego e l’adozione di un nuovo provvedimento, lo ha impugnato con motivi aggiunti. Il nuovo diniego rilevava l’assenza del requisito alloggiativo, l’insufficienza del reddito della datrice di lavoro (euro 26.816,79 per il 2019, a fronte del requisito di euro 27.000, considerata la presentazione di tre domande di emersione), la mancata instaurazione formale del rapporto di lavoro e l’assenza di documentazione idonea a provare la presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020. Le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto erano state ritenute inidonee. La ricorrente ha inoltre documentato di lavorare successivamente presso un locale di ristorazione, alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro, sostenendo quindi la rilevanza di tale rapporto ai fini della propria posizione.
La decisione
Il ricorso introduttivo contro il diniego del 30 ottobre 2023 è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché quel provvedimento era stato annullato in autotutela e sostituito dal diniego del 26 agosto 2025, impugnato con motivi aggiunti. Questi ultimi sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse: il rapporto di lavoro indicato nella domanda originaria era rimasto una mera promessa di assunzione e non si era mai instaurato; non poteva quindi configurarsi la cessazione o interruzione di un rapporto né il subentro di un nuovo datore di lavoro. Il rapporto di lavoro successivamente documentato con un’altra impresa non era stato oggetto di accertamenti amministrativi sui relativi requisiti e non consentiva di utilmente contestare il diniego relativo alla domanda originaria. Spese compensate in ragione dei tempi necessari alla definizione di pratiche di questo tipo.
Norme richiamate
art. 103 d.l. 34/2020
La promessa di assunzione, mai seguita dalla stipula del contratto da parte del datore di lavoro, né perfezionabile con la stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, non può essere equiparata in alcun modo alla cessazione del rapporto di lavoro, giacché la cessazione o l'interruzione del rapporto di lavoro presuppongono ex se che il rapporto di lavoro si sia effettivamente instaurato e che non sia stato semplicemente promesso, rendendo peraltro inconfigurabile eventuale subentro di un nuovo datore di lavoro.
Ai fini della fattispecie di emersione richiamata dall’art. 103, comma 4, la mera promessa di assunzione non equivale a un rapporto di lavoro instaurato e poi cessato o interrotto; in mancanza di instaurazione, non è configurabile il subentro di un nuovo datore di lavoro.
art. 10-bis l. 241/1990
agli interessati sono stati comunicati il parere negativo espresso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro e i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza sopra riportati, ai sensi dell'art. 10-bis della n. 241/1990, mediante l'inoltro del preavviso di rigetto prot. n. M_IT PR RMSUI 00096496 del 02/07/2025, ai domicili digitali eletti in domanda…e ai domicili speciali eletti dal lavoratore ex art. 47 c.c…., unitamente all'invito a produrre osservazioni e/o documenti utili all’accoglimento dell'istanza.
Nel caso concreto il preavviso di rigetto ha comunicato agli interessati i motivi ostativi e il parere negativo dell’Ispettorato, invitandoli a presentare osservazioni o documenti; la pronuncia non enuncia ulteriori regole generali sulla portata dell’art. 10-bis.
art. 5-bis d.lgs. 286/1998
inoltre la mancata presentazione dei documenti richiesti non ha consentito la verifica dei requisiti richiesti ex art. 103 del D.L. 19.05.2020 n. 34, con particolare riferimento a: requisito alloggiativo, ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno ex art.5 bis T.U. Immigrazione, in quarto risulta pervenuta soltanto una comunicazione di cessione di fabbricato.
La documentazione presentata, limitata a una comunicazione di cessione di fabbricato, non ha permesso all’amministrazione di verificare la sussistenza del requisito alloggiativo necessario ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
art. 103, comma 6, d.l. 34/2020
inoltre la mancata presentazione dei documenti richiesti non ha consentito la verifica dei requisiti richiesti ex art. 103 del D.L. 19.05.2020 n. 34, con particolare riferimento a: requisito alloggiativo, ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno ex art.5 bis T.U. Immigrazione, in quarto risulta pervenuta soltanto una comunicazione di cessione di fabbricato; requisito economico, prescritto ex art. 103 c.6 del D.L. 19.05.2020 n. 34, e del Decreto 27.05.2020 adottato dal Ministero dell'Interno, in quanto nulla è pervenuto da parte del datore di lavoro, il quale non risulta possedere reddito sufficiente a consentire la valida instaurazione del rapporto di lavoro dichiarato in domanda (essendo stesso pari a euro 26.816,79 per l'anno di imposta 2019), avendo la Sig.ra -OMISSIS- presentato tre domande di emersione per assistenza alla propria persona (di cui una definita positivamente, con conseguente rilascio del Nulla Osta al lavoratore).
Il requisito economico per l’emersione non risultava dimostrato: il reddito della datrice era pari a euro 26.816,79 nel 2019 e, considerate le tre domande presentate, l’amministrazione ha richiesto il requisito reddituale di euro 27.000.
Massime di principio
- La mera promessa di assunzione, se il contratto di lavoro non è stato formalmente stipulato e il rapporto non è mai iniziato, non può essere equiparata alla cessazione o interruzione di un rapporto già esistente; non è quindi configurabile, in relazione a quella promessa, il subentro di un nuovo datore di lavoro.
- Un rapporto lavorativo successivamente instaurato con un diverso datore non rende di per sé utilmente contestabile il diniego relativo a una domanda di emersione presentata da un precedente datore, quando l’amministrazione non abbia svolto accertamenti sui requisiti del nuovo rapporto.
- Il ricorso contro un provvedimento di diniego è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando quel provvedimento sia stato annullato in autotutela e sostituito da un nuovo atto, che diviene oggetto di autonoma impugnazione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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