Cassazione Penale, Sentenza n. 6783/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva confermato la condanna per omicidio stradale; il ricorrente deduceva insufficienza e illogicità della prova e del ragionamento probatorio: assenza di accertamento della velocità effettiva, mancanza di testimoni e consulenze tecniche probatorie della pubblica accusa, impossibilità di determinare il punto d'urto e l'origine dei danni sul veicolo, assenza di tracce di frenata, e critica alla valutazione che avrebbe identificato la violazione dell'art. 141 c.d.s. basandosi su un ragionamento ex post (cioè considerando come 'adeguata' la velocità che avrebbe evitato l'evento). Sono state inoltre eccepite inesatta applicazione delle norme penali e manifesta illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato la sentenza impugnata per vizio motivazionale e per eccessiva valutazione ex post della regola cautelare, rilevando che la Corte territoriale non ha individuato ex ante il preciso contenuto della regola cautelare (art. 141 c.d.s.) né ha concretizzato la velocità adeguata con parametri tecnici, facendo così coincidere la velocità 'adeguata' con quella che avrebbe evitato l'evento. La sentenza è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello per nuovo giudizio conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 141 D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Norma di contenuto cautelare 'elastica' che impone di modulare la velocità in relazione alle condizioni concrete della circolazione; richiede che il giudice identifichi ex ante quale velocità fosse adeguata, non lo stabile ex post sulla base del solo fatto dannoso
art. 589-bis c.p. (omicidio stradale)
Fattispecie penalmente sanzionatoria applicata al caso, richiede la violazione di regole cautelari che possano essere individuate e dimostrate
art. 43 c.p.
Rinvio alla responsabilità colposa e al nesso causale tra condotta e evento; invocata dal ricorrente in via subordinata per criticare l'applicazione della norma penale senza adeguata prova della violazione cautelare
art. 606 c.p.p. e artt. 533, 530 c.p.p., art. 111 Cost.
art. 606 c.p.p., artt. 533 e 530 c.p.p., art. 111 Cost.
Norme processuali e costituzionali richiamate per censurare la motivazione e la legittimità del giudizio di merito in rapporto al principio di ragionevole motivazione e di corretta valutazione probatoria
Cass. Sez. 4, n. 40050 del 20/12/2018 (Lenarduzzi)
Giurisprudenza richiamata contro l'uso della regola del post hoc propter hoc e a favore della necessità di individuare la regola cautelare ex ante, specie per norme 'elastiche'
Cass. Sezioni Unite, n. 38343 del 18/09/2014 (Thyssen)
Principio che vieta al giudice di costruire ad hoc la prescrizione cautelare e poi verificarne la violazione; occorre trovare una fonte precostituita (scientifica/tecnica) per concretizzare la regola
Massime di principio
- Quando la regola cautelare è 'elastica' (es. art. 141 c.d.s.), il giudice deve individuare ex ante, con riferimento a parametri tecnici e alle condizioni concrete, quale fosse la velocità adeguata; non è sufficiente affermare che la velocità era quella che avrebbe evitato l'evento
- Il giudice non può motivare la responsabilità colposa con ragionamenti puramente ex post che ricavano la regola violata dal solo esito dannoso: è necessaria una fonte precostituita o accertamenti tecnici che consentano di definire la misura della diligenza richiesta
- In casi di omissione di accertamenti tecnici rilevanti (es. ricostruzione dinamica, tracce di frenata, verifica dei danni sul veicolo) il giudice di legittimità può annullare e rinviare per vizio motivazionale se la decisione si fonda su deduzioni logiche insufficientemente fondate
- L'accertamento della prevedibilità ed evitabilità specifica dell'evento (nexus causale e sviluppo causale prevedibile ex ante) è requisito autonomo e necessario per l'affermazione della responsabilità penale colposa
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe: richiedere e valorizzare consulenze tecniche, verificare tracce di frenata e danni, documentare la visibilità e le condizioni della strada e proporre ricostruzioni alternative che impediscano valutazioni meramente ex post
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