Cassazione Civile, Ordinanza n. 09000/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non esamina il motivo di ricorso nel merito, perché prende atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite fiscale e dichiara estinto il giudizio di cassazione. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2006, con cui l'Amministrazione finanziaria contestava a una società la contabilizzazione di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia ricorreva quindi per cassazione avverso la sentenza della CTR con un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità, la società resistente ha però documentato di avere presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi della L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 186-202, e di aver effettuato il pagamento previsto, sicché la causa rientrava tra quelle oggetto di definizione comunicata alla Corte dall'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 1, commi 186-202, L. 29 dicembre 2022, n. 197
La presentazione dell'istanza di definizione agevolata e l'effettuazione del pagamento determinano la definizione della lite rientrante nell'elenco comunicato all Corte, con conseguente estinzione del giudizio pendente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La memoria della resistente è stata depositata nel procedimento camerale previsto per la trattazione del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Quando la parte dimostra di avere aderito a una definizione agevolata della lite fiscale prevista dalla legge e di avere eseguito il relativo pagamento, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto se la controversia rientra tra quelle oggetto di definizione comunicata alla Corte.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte non procede all'esame del motivo di ricorso e regola le spese ponendole a carico della parte che le ha anticipate.
- La definizione agevolata della lite costituisce una causa sopravvenuta che assorbe il thema decidendum del ricorso per cassazione, rendendo superfluo ogni scrutinio sul merito dell'accertamento impugnato.
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