Cassazione Penale, Sentenza n. 22551/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva tre profili principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'utilizzabilità, da parte del Tribunale, delle conversazioni intercettate in un diverso procedimento a carico di terzi (divieto ex art. 270 c.p.p.), sostenendo che non sussisteva una vera connessione teleologica tra i reati e che dalle intercettazioni non emergerebbe che l'accesso abusivo fosse finalizzato a commettere od occultare reati di riciclaggio/trasferimento fraudolento; 2) carenza di motivazione e di riscontro sulla sussistenza di "gravi indizi" per l'ipotesi di accesso abusivo contestata, con argomentazione difensiva basata su giustificazioni verosimili (accesso su indicazione di fonte confidenziale, finalità compatibili con funzioni d'ufficio) e sulla possibile diversa identificazione dei soggetti menzionati; 3) vizio di motivazione circa il pericolo di reiterazione del reato, che il Tribunale avrebbe fondato su mere congetture circa un presunto asservimento del Ferri al miglior offerente, mentre il G.I.P. aveva ritenuto la condotta occasionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato in particolare il primo motivo. Ha richiamato i principi delle Sezioni Unite (sent. n. 51/2019, Cavallo) secondo cui il divieto di utilizzazione di intercettazioni in procedimenti diversi (art. 270 c.p.p.) non opera quando i reati sono connessi ex art. 12 c.p.p.; la connessione richiede parziale coincidenza dell'oggetto della regiudicanda e un legame sostanziale, non meramente processuale, e la connessione teleologica richiede la prova che l'autore del reato mezzo avesse presente la finalizzazione della propria condotta a commettere o occultare un altro reato. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale non abbia adeguatamente dimostrato tale legame finalistico né la consapevolezza del Ferri circa uno scopo ulteriore; inoltre ha osservato che l'art. 266, comma 2-bis c.p.p. (regime del captatore informatico) non può essere esteso al di là dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla legge. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma in diversa composizione, con l'indicazione di rivalutare l'intera res iudicanda prescindendo dal contenuto delle conversazioni intercettate e verificando se rimangano gravi indizi e esigenze cautelari sulla base del restante materiale probatorio.
Norme richiamate
art. 270 cod. proc. pen.
Il divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi è derogabile solo se i reati sono connessi ex art. 12 c.p.p.; l'utilizzabilità richiede che il reato 'diverso' rientri nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 c.p.p.
art. 266, comma 2-bis cod. proc. pen.
La disciplina che regola l'utilizzo del 'captatore informatico' va applicata secondo i limiti testuali della norma e, in particolare, è riferita ai delitti contro la pubblica amministrazione elencati; non può essere estesa in malam partem ad altre fattispecie senza violare la riserva di legge e i principi costituzionali.
art. 12 cod. proc. pen.
La connessione ex art. 12 richiede una parziale coincidenza dell'oggetto della regiudicanda e un legame sostanziale tra i fatti; la connessione teleologica (reato mezzo finalizzato a reato fine) richiede prova che l'autore del reato mezzo avesse presente la finalizzazione della sua condotta.
art. 615-ter cod. pen.
Il reato di accesso abusivo a un sistema informatico è inquadrato tra i delitti contro l'inviolabilità del domicilio e non va automaticamente ricondotto alla categoria dei reati contro la pubblica amministrazione; l'illecito si realizza anche quando un soggetto autorizzato usa il sistema per finalità ontologicamente diverse da quelle autorizzate (svitamento di potere).
art. 15 Cost.
Richiamato come principio di valore costituzionale che impone un'interpretazione restrittiva delle misure di intercettazione e tutela della riservatezza delle comunicazioni; le norme che consentono sorveglianza segreta devono essere chiare e limitative.
Massime di principio
- Le intercettazioni autorizzate per un procedimento non sono utilizzabili in un procedimento diverso se non sussiste una connessione sostanziale (art. 12 c.p.p.) e, per la connessione teleologica, va provato che l'autore del reato mezzo avesse consapevolezza della finalità di commettere o occultare il reato fine.
- La disciplina sul captatore informatico (art. 266, co. 2-bis c.p.p.) deve essere interpretata restrittivamente: la sua applicazione non può essere estesa oltre i reati previsti dal legislatore senza violare principi costituzionali e di riserva di legge.
- L'accesso abusivo commesso da un soggetto formalmente autorizzato può integrare reato se l'accesso è stato compiuto per scopi ontologicamente estranei alle autorizzazioni ricevute (svitamento di potere): non basta che l'operazione rientri nella prassi dell'ufficio.
- Se la prova ritenuta centrale e dirimente (es. intercettazioni) viene esclusa, occorre verificare se il residuo probatorio conserva i gravi indizi necessari per misure cautelari; l'esclusione di prova centrale può comportare il riesame complessivo della posizione cautelare.
- Per l'applicazione di misure interdittive o cautelari è necessario un convincente sviluppo motivazionale sui gravi indizi e sul pericolo di reiterazione: congetture non supportate da elementi concreti non giustificano provvedimenti sfavorevoli.
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