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Sentenza

Sentenza n. 477/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’ottemperanza della Sentenza n. 474/2025, RG 555/2025 resa dal Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro in data 04/08/2025.

Giustizia amministrativa202600067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e il Ministero era stato condannato all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata regolarmente notificata all'Amministrazione ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale né corrisposto le somme dovute. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha dedotto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva contestato la pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche mediante gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, poiché l'inadempimento sussisteva già al momento della proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice del lavoro.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di somme riconosciute da una sentenza passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 dalla notificazione del titolo all'Amministrazione.
  • L'accertata mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato impone all'Amministrazione di adempiere integralmente al titolo, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a esercitare le proprie funzioni su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
  • Se l'inadempimento dell'Amministrazione sussiste già al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza, l'Amministrazione può essere condannata alle spese del giudizio anche quando si sia costituita soltanto formalmente e non abbia contestato la pretesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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