Ordinanza n. 951/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prot. n. 2560, notificato in data 26 giugno 2025 con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di esclusione dal concorso, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti contro l'esclusione. Il giudice, considerati gli esiti della verificazione e impregiudicati gli approfondimenti propri della fase di merito, ha ritenuto sussistenti i presupposti cautelari per consentire al candidato la prosecuzione della procedura, limitatamente al completamento, ove non già effettuato, degli accertamenti previsti dall'art. 11 della lex specialis. È stata inoltre rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati collocati nella graduatoria finale che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso.
La decisione
La domanda cautelare è stata accolta. Il TAR ha sospeso il provvedimento di esclusione e ha disposto l'ammissione del ricorrente al prosieguo della procedura, ai limitati fini del completamento degli accertamenti previsti dall'art. 11 della lex specialis, senza anticipare la decisione sul merito. Il ricorrente è stato onerato dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e idonei collocati in posizione migliore, mediante notifica per pubblici proclami sul sito internet del Ministero dell'Interno, da effettuarsi entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, con deposito della relativa documentazione entro i successivi 10 giorni. È stata fissata l'udienza pubblica del 21 luglio 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate, mentre la decisione sulle spese della verificazione è stata rinviata al merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale base della domanda e della decisione cautelare; il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere il provvedimento impugnato e ammettere provvisoriamente il candidato al prosieguo della procedura.
art. 11 della lex specialis
Gli accertamenti previsti dalla lex specialis costituiscono il limite dell'ammissione cautelare disposta dal giudice.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale e ammettere provvisoriamente il candidato al prosieguo della procedura, anche limitando l'ammissione al completamento degli accertamenti previsti dalla lex specialis, quando gli esiti della verificazione rendano sussistenti i presupposti cautelari, senza pregiudicare la decisione di merito.
- Quando l'accoglimento del ricorso contro un atto concorsuale può pregiudicare i candidati collocati in graduatoria, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti e, in presenza di un numero elevato di controinteressati, autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.
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