Cassazione Civile, Sentenza n. 1580/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I mutuatari hanno impugnato la validità di clausole presenti in contratti di mutuo indicizzati al franco svizzero (articoli 4, 4-bis, 7, 7-bis dello schema contrattuale), deducendo vizi di trasparenza bancaria e/o vizio del consenso, la vessatorietà per difetto di chiarezza e comprensibilità, la illiceità o difetto di causa per la presunta presenza di un derivato implicito, e hanno chiesto la riconduzione del rapporto alle previsioni di legge con rideterminazione degli interessi e restituzione delle somme percepite in eccesso
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il ricorso di Franco Verrelli per rinuncia e ha respinto il ricorso degli altri mutuatari. Ha ritenuto che l'accertamento dell'AGCM circa la scarsa chiarezza delle clausole non equivale a una presunzione legale vincolante nel giudizio civile e non determina automaticamente la nullità per vessatorietà; ha inoltre escluso che il meccanismo di doppia indicizzazione trasformi il mutuo in un derivato implicito. La Corte di appello aveva anche fatto un accertamento di fatto sull'intellegibilità delle clausole, non sindacabile in cassazione. Spese compensate per il giudizio di legittimità
Norme richiamate
Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), artt. 33-36
art. 35, comma 1; artt. 33 e 34 richiamati
La Corte distingue tra mancanza di chiarezza/comprensibilità e vessatorietà: la scarsa trasparenza non comporta automaticamente nullità; la clausola è nulla per vessatorietà solo se determina un significativo squilibrio giuridico tra diritti e obblighi
Codice del consumo, art. 37-bis, comma 4
L'accertamento dell'AGCM non produce nel giudizio civile una presunzione legale che vincoli il giudice; il provvedimento amministrativo costituisce elemento valorizzabile ma non prova privilegiata automatica circa la nullità delle clausole
Direttiva 93/13/CE
art. 4, par. 2 citato in motivazione
Le clausole che attengono all'oggetto principale o alla adeguatezza del corrispettivo possono essere valutate dal giudice nazionale sul carattere abusivo solo se formulate in modo chiaro e comprensibile
art. 1421 c.c.; artt. 1175, 1176, 1322, 1325, 1337, 1343, 1375, 1418 c.c. citati in motivazione
Richiamati in connessione a vizi del consenso, obblighi di diligenza e condizioni contrattuali; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche o prive di specificità argomentativa e quindi insufficienti per dichiarare nullità
Richiami normativi avanzati dai ricorrenti per la rideterminazione degli interessi sono stati respinti: la Corte non ricondusse le clausole al regime sancito dai ricorrenti
art. 112 e 345 c.p.c.; artt. 158 c.p.c., 132 n.4 c.p.c. citati
Richiami relativi a motivazione, decisione di merito e costituzione del giudice: alcune doglianze processuali sono state ritenute inammissibili o rinunciate
Provvedimento AGCM
Provv. n. 27214 del 9 luglio 2018
L'AGCM ha rilevato carenze di chiarezza nelle clausole, ma tale accertamento amministrativo non impone di per sé la nullità civile; il giudice civile può tenerne conto ma non è vincolato da una presunzione di validità o invalidità
Massime di principio
- Un accertamento dell'Autorità garante (AGCM) sulla scarsa chiarezza delle clausole non crea automaticamente, nel giudizio civile, una presunzione legale di nullità: il giudice civile è libero di valutare autonomamente la validità delle clausole, seppure possa considerare gli argomenti dell'AGCM
- La mancanza di trasparenza o comprensibilità di una clausola non equivale immediatamente a vessatorietà; la nullità per clausola vessatoria richiede la prova di un significativo squilibrio giuridico tra diritti e obblighi delle parti
- La doppia indicizzazione del mutuo (tasso variabile più rischio di cambio) non comporta automaticamente la qualificazione del contratto come derivato implicito: occorre valutare la struttura contrattuale concreta e la natura dell'operazione
- In sede di impugnazione è necessario formulare censure specifiche e attinenti al decisum; rimandi generici o mancata individuazione puntuale dei motivi di nullità rendono le censure inammissibili
- Il giudice civile può valorizzare i provvedimenti amministrativi e le pronunce dell'AGCM ma non è obbligato a conformarsi; eventuali critiche alla decisione civile devono riguardare vizi specifici di motivazione o di fatto
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