Cassazione Civile, Sentenza n. 1614/2025 del 22/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa a contratti di intermediazione finanziaria dichiarati nulli e alle conseguenti domande di ripetizione di indebito: in particolare si discuteva se le cedole percepite dalle ricorrenti sugli obbligazioni acquistate (e altri versamenti) dovessero essere dedotte dal credito restitutorio vantato dalle ricorrenti nei confronti della banca, e se tale deduzione fosse preclusa dal giudicato formato con una precedente sentenza sulla nullità. Le ricorrenti contestavano la decisione della Corte d'appello che aveva considerato deducibili dalla pretesa delle ricorrenti le somme corrispondenti alle cedole e ad altri versamenti, e che aveva stabilito la decorrenza degli effetti restitutori dalla data di proposizione della domanda di nullità; la banca ha proposto ricorso incidentale sostenendo al contrario il diritto dell'intermediario a ripetere le somme riscosse e, in particolare, le cedole incassate prima della data della domanda di nullità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale delle sig. Pizzato e ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dalla banca. I punti chiave della decisione: (1) il giudicato non preclude automaticamente la valutazione della computabilità delle cedole come oggetto di ripetizione in un giudizio successivo quando queste costituiscono prestazioni contrattuali e non meri frutti maturati su un pagamento indebito; (2) le cedole percepite non sono 'frutti' o 'interessi' rilevanti ai fini dell'art. 2033 c.c. (disciplina dei frutti/interessi sul pagamento indebito), bensì oggetto della prestazione contrattuale di cui la nullità travolge gli effetti: pertanto l'intermediario ha diritto alla ripetizione delle somme riscosse per conto dell'investitore (incluse le cedole) e l'investitore ha l'obbligo di restituire quelle somme; (3) la decisione impugnata veniva cassata limitatamente alla parte che aveva escluso il diritto della banca di ripetere le cedole incassate anteriormente alla domanda di nullità e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 112 cod. proc. civ.
Principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; la Corte precisa i limiti della violazione: il vizio è configurabile solo se il giudice ha effettivamente pronunciato su domande o beni della vita non richiesti o ha omesso di esaminare domande/ eccezioni dedotte. Non può essere invocato per contestare l'utilizzo, come fatto, di precedenti accertamenti effettuati in altri giudizi
art. 2909 cod. civ.
Disciplina del giudicato (res judicata): la Corte chiarisce che il giudicato copre il dedotto e il deducibile nel perimetro dell'oggetto del processo, ma non si estende a fatti successivi o a questioni che comportino un mutamento del petitum; quindi il diritto restitutorio derivante dalla nullità non è automaticamente 'deducibile' nel giudicato che ha accertato la nullità se la restituzione costituisce effetto autonomo
art. 2033 cod. civ.
Norma sulla restituzione dei frutti e degli interessi in caso di pagamento indebito: la Corte distingue i 'frutti' e 'interessi' disciplinati dall'art.2033 (che maturano sul pagamento indebito e seguono regole specifiche di decorrenza a seconda della buona o mala fede) dalle utilità contrattuali (come le cedole) che costituiscono oggetto della prestazione contrattuale e che, se il contratto è dichiarato nullo, devono essere restituite come prestazione indebitamente ricevuta indipendentemente dalla sola decorrenza prevista dall'art.2033
art. 1499 cod. civ.
Richiamato come principio compensativo: l'art.1499 (che tutela il venditore nel caso di inesigibilità del prezzo quando la cosa è consegnata) è utilizzato dalla Corte per giustificare la compensazione di utilità e interessi nella ripetizione delle prestazioni contrattuali rese in esecuzione di un negozio invalidato o caducato
art. 1242 cod. civ.
Norma citata in relazione alla responsabilità per fatto illecito e alla possibilità di chiedere rimedi risarcitori; la Corte respinge la doglianza che intendeva invocare l'art.1242 per contestare la compensazione operata, rilevando che qui si tratta di ripetizione di prestazioni contrattuali conseguenti a nullità, non di responsabilità aquiliana
art. 2907 cod. civ.
Richiamato dalla banca nel ricorso incidentale in connessione con l'onere di prova e la possibilità di trattenere frutti in buona fede; la Corte sottolinea l'onere di deduzione e prova delle questioni in sede di merito per poterle sollevare in cassazione
art. 99 cod. proc. civ.
Riferito assieme all'art.2907 in relazione agli oneri processuali e probatori: la Corte rileva che le questioni non dedotte in primo grado non possono essere introdotte ex novo in Cassazione senza indicazione degli atti in cui furono sollevate
art. 132 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Citate dalle ricorrenti in relazione alla coerenza delle affermazioni della sentenza impugnata; la Corte dichiara inammissibile la censura perché la questione sulla decorrenza degli interessi e sulle domande non è risolutiva del quantum controverso
Massime di principio
- Se un contratto di investimento è dichiarato nullo, le prestazioni ricevute in esecuzione di quel contratto (es. cedole corrisposte all'investitore) sono oggetto di ripetizione: non sono automaticamente considerate 'frutti' ai sensi dell'art.2033 c.c., ma prestazioni contrattuali che vanno restituite.
- L'art.2033 c.c. disciplina i frutti e gli interessi maturati sul pagamento indebito per legge; non si applica automaticamente alle utilità contrattuali (come cedole contrattuali) che derivano dall'esecuzione del contratto e che vengono travolte dalla nullità del negozio.
- Il giudicato copre il dedotto e il deducibile solo entro i limiti dell'oggetto e dei precedenti logici necessari della causa: non preclude automaticamente domande successive che abbiano ad oggetto effetti autonomi della dichiarazione di nullità (come la ripetizione delle prestazioni).
- L'intermediario che ha acquistato titoli per conto del cliente può ripetere (recuperare) le somme riscosse per conto del cliente (incluse le cedole) se l'ordine/contratto che legittimava quella consegna è dichiarato nullo; analogamente l'investitore deve restituire quanto indebitamente ricevuto.
- Le questioni processuali devono essere tempestivamente dedotte ed annotate in modo chiaro nei gradi di merito: chi voglia sollevare un vizio in Cassazione deve indicare gli atti del giudizio precedente in cui la questione è stata proposta, altrimenti la censura è inammissibile.
- Nel valutare la decorrenza degli interessi o la possibilità di trattenere utilità per buona fede, occorre distinguere fra frutti maturati per legge e utilità oggetto della prestazione contrattuale; la buona fede dell'accipiens influisce sulla decorrenza degli interessi solo nei casi disciplinati dall'art.2033 c.c.
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