Cassazione Civile, Sentenza n. 1593/2025 del 22/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Azione di risarcimento danni follow-on per euro 1.896.305,08 fondata sull'accertamento dell'AGCM (provv. n. 24339 del 9.5.2013, procedimento A428) secondo cui Telecom, in posizione dominante, aveva posto in essere pratiche discriminatorie nell'erogazione dei servizi di accesso all'ultimo miglio agli operatori concorrenti (OLO) rispetto alle sue divisioni commerciali, concretizzatesi in procedure di attivazione più gravose e in un maggiore ricorso a KO (rifiuti di attivazione). Il Tribunale di Milano ha respinto la domanda ritenendo che l'attrice non avesse specificato i singoli KO riconducibili a rifiuti ingiustificati; la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello; la cassazione è stata proposta da Irideos.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che il Tribunale avesse illegittimamente sostituito la fattispecie di abuso accertata dall'AGCM con un altro fatto illecito fondato esclusivamente sui singoli KO (violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato). La sentenza di primo grado è stata cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Milano (art. 384, comma 4 c.p.c.) per nuovo esame. Sono state respinte o dichiarate assorbite le altre censure; la Corte ha precisato limiti e criteri processuali (es.: inammissibilità di produrre in Cassazione documenti non pertinenti ai vizi impugnati ex art. 372 c.p.c.; ambito di impugnabilità dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis/ter c.p.c.; no automatismo nell'ordine di nomina del giudice diverso al rinvio).
Norme richiamate
art. 348-bis c.p.c.
Regola l'impugnazione in appello e la possibilità di eccepire inammissibilità dell'appello; la Corte ricorda i limiti per la cassazione delle ordinanze d'inammissibilità (solo vizi di legge processuale)
art. 348-ter c.p.c.
Limita l'oggetto del ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado a quanto dedotto in appello; la decisione richiama che il ricorso per cassazione non può avere ad oggetto aspetti estranei al thema decidendum dell'appello
art. 112 c.p.c.
Invocato con riferimento al principio che vieta al giudice di pronunciarsi ultra o extra petita: la corte ha ritenuto violato tale principio quando il giudice di merito ha riqualificato la fattispecie in modo difforme rispetto all'accertamento antitrust su cui si fondava la domanda
art. 372 c.p.c.
Disciplina la produzione documentale in Cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile la produzione di un documento AGCM non attinente ai vizi di legittimità dedotti
art. 384, comma 4 c.p.c.
Norma che dispone il rinvio alla Corte d'appello per nuovo esame in caso di cassazione parziale o per ultravvenuta petizione; la Corte l'ha applicata disponendo il rinvio per correggere l'ultrapetizione del Tribunale
art. 111 Cost.
Richiamato per il principio che la cassazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello è possibile solo per vizi di legge processuale compatibili con la struttura del giudizio
art. 360, n. 5 c.p.c.
Norma sul vizio per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte distingue tale vizio dalle censure che chiedono semplice valutazione di argomentazioni difensive
artt. 2697 e 2729 c.c.
Richiamati nella doglianza circa onere della prova: in sede civile l'attore deve allegare e provare il fatto dannoso, ma l'esistenza di un provvedimento antitrust cogente incide sulla distribuzione/prova dei fatti
art. 102 TFUE
Fondamento comunitario dell'illecito per abuso di posizione dominante; la Corte ne prende atto come base normativa dell'accertamento antitrust richiamato
direttiva 2014/104/UE e d.lgs. n. 3/2017
Rilevate nella discussione sull'onere della prova e sugli strumenti per il risarcimento dei danni da pratiche antitrust (es. esigenze di superamento dell'asimmetria informativa), ma la Corte ha rimandato la valutazione concreta di questi profili al nuovo esame
Massime di principio
- Se una azione follow-on civile si fonda su un accertamento definitivo dell'Autorità antitrust (confermato dai giudici amministrativi), il fatto illecito dedotto in giudizio coincide con quello accertato dall'Autorità e non può essere riqualificato dal giudice civile in termini diversi.
- Quando l'AGCM ha già accertato una pratica sistemica discriminatoria (es. procedure di attivazione diverse e penalizzanti), il giudice civile non può pretendere che il danneggiato dimostri singolarmente ogni rifiuto (KO) se tali rifiuti sono l'effetto della condotta discriminatoria; va valutato l'impatto sistemico e il nesso eziologico tra la condotta accertata e il danno.
- La decisione amministrativa antitrust costituisce prova privilegiata dell'illiceità e ha rilievo decisivo nel giudizio civile; tuttavia la quantificazione del danno e il rapporto causale restano oggetto di prova in sede civile.
- La Corte può disporre consulenze tecniche o strumenti probatori per superare asimmetrie informative, ma la loro nomina non è automatica: la necessità va valutata caso per caso dal giudice di merito nel rispetto degli oneri probatori.
- In sede di impugnazione è essenziale coerente deduzione dei motivi di appello: il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado deve richiamare le censure già proposte in appello per evitare il formarsi del giudicato interno sulle questioni rilevanti.
- La produzione documentale in Cassazione è ammessa solo se attinente ai vizi di legittimità dedotti; documenti nuovi sulla fondatezza del merito non sono generalmente ammissibili.
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