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Sentenza

Sentenza n. 4492/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1027 della Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.01.2025.

Giustizia amministrativa202601224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1027/2025 della Corte d’Appello di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero il 22 ottobre 2025. La pronuncia aveva condannato l’Amministrazione ad attribuire la Carta elettronica del docente, o altro beneficio equipollente, del valore di 500 euro per l’anno scolastico 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione dalla data in cui era sorto il diritto sino all’effettiva attribuzione. La ricorrente ha dedotto che il titolo era rimasto inadempiuto, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle pronunce di condanna pecuniaria delle amministrazioni; nel marzo 2026 aveva ricevuto 500 euro a fronte dell’importo complessivo di 1.500 euro relativo alle annualità riconosciute. Ha chiesto l’integrale esecuzione della sentenza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’inottemperanza al giudicato, rilevando che la pretesa era documentata e che il Ministero non aveva contestato il mancato adempimento. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, il commissario ad acta, già nominato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza o in un dirigente o funzionario delegato, dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione a cura della ricorrente. Al commissario non spetta compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    L’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per il contributo alla formazione, alla sentenza n.1027 pubblicata in data 20 gennaio 2025 della Corte d’Appello di Milano, provvedendo in tal senso entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine e nominare un commissario ad acta per l’eventuale inerzia.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.

    Le spese liquidate possono essere distratte a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.

    Le spese del giudizio amministrativo sono poste a carico della parte soccombente e possono essere distratte ai difensori antistatari.

  • art. 1 l. 107/2015

    dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni 2020/2021 e 2021/2022 per l’importo di € 500,00 annui

    La disposizione è richiamata quale fondamento della Carta elettronica del docente; in questa decisione il TAR dà esecuzione al giudicato che ne aveva riconosciuto l’attribuzione per l’anno scolastico 2022/2023.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.

    Per l’esecuzione coattiva delle pronunce di condanna al pagamento di somme nei confronti delle amministrazioni indicate, deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002)

    La condanna alle spese comprende l’onere del contributo unificato soltanto se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo passato in giudicato e l’inadempimento risultano documentati e l’amministrazione non contesta il mancato adempimento, il giudice può dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’esecuzione integrale entro un termine determinato.
  • Per assicurare l’effettività del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, incaricato di intervenire in via sostitutiva qualora l’amministrazione non provveda entro il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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