Cassazione Penale, Sentenza n. 36210/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la decisione del Tribunale di Cosenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace (condanne a sola pena pecuniaria) ritenendo applicabile l'art. 37, co.1, d.lgs. 274/2000 (inappellabilità delle sentenze di condanna a sola pena pecuniaria se non impugnate anche in ordine al risarcimento). In cassazione i ricorrenti deducono: 1) violazione dell'art. 568, co.5, c.p.p., perché il giudice che riceve un mezzo di gravame diverso da quello competente doveva verificare l'impugnabilità e la "voluntas impugnationis" e trasmettere gli atti, non dichiarare inammissibile l'appello; 2) violazione dell'art. 580 c.p.p., perché, essendovi rimedi eterogenei proposti da parti con imputazioni reciprocamente collegate, doveva operarsi la conversione del ricorso per cassazione in appello per evitare esiti processuali incompatibili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Cosenza abbia errato nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello e nell'effettuare valutazioni sull'ammissibilità del ricorso per Cassazione che spettano al giudice di legittimità. In base agli orientamenti delle Sezioni Unite e della giurisprudenza consolidata, il gravame deve essere qualificato come ricorso per cassazione e, data la contemporanea proposizione di rimedi eterogenei da parti con imputazioni reciproche, il ricorso va convertito in appello. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata (per violazione di legge) e ha disposto la conversione del ricorso in appello con trasmissione degli atti al giudice competente per il relativo giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. 274/2000, art. 37, co. 1
l'inappellabilita' per l'imputato delle sentenze di condanna a sola pena pecuniaria, a meno che l'impugnazione non sia stata presentata anche in ordine al capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno
Il Tribunale di appello aveva invocato questa norma per dichiarare l'inammissibilità dell'appello. La Corte ha però precisato che tale inappellabilità non esclude l'obbligo del giudice che riceve un atto di trasmettere gli atti o di consentire la conversione quando ricorrono le condizioni previste dalle norme del codice di procedura penale.
codice di procedura penale, art. 568, co. 5
il giudice che riceve l'atto deve verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e l'esistenza della "voluntas impugnationis" e, in presenza di un mezzo di impugnazione diverso da quello legislativamente prescritto, trasmettere gli atti al giudice competente
La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Cosenza avrebbe dovuto limitarsi a questa verifica e trasmettere l'impugnazione, non a dichiararla inammissibile o a valutare i requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione, competenza riservata al giudice di legittimità.
codice di procedura penale, art. 580
previsione della conversione del ricorso per cassazione in appello quando contro la stessa sentenza siano proposti mezzi di impugnazione diversi
La Corte ha applicato questo principio per disporre la conversione del ricorso in appello al fine di evitare esiti processuali incompatibili tra parti che hanno proposto rimedi eterogenei, anche in presenza di limiti soggettivi di impugnazione per talune parti.
codice di procedura penale, art. 569, co. 2
qualora contro la stessa sentenza siano stati proposti entrambi i rimedi, e' prevista la conversione del ricorso per cassazione in appello
Norma richiamata dalla Corte in combinazione con l'art. 580 c.p.p. per giustificare la conversione del ricorso e l'invio degli atti al giudice d'appello competente.
Massime di principio
- Quando una parte propone un mezzo di impugnazione diverso da quello previsto, il giudice che riceve l'atto deve verificare solo l'impugnabilità oggettiva e la "voluntas impugnationis" e, se ricorrono, trasmettere gli atti al giudice competente; non è sua competenza dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Se contro la stessa sentenza sono stati proposti rimedi eterogenei da parti con imputazioni connesse o reciproche, deve operare la conversione del ricorso per cassazione in appello (art. 580 e art. 569 c.p.p.) per evitare risultati processuali incompatibili.
- La regola di inappellabilità delle sentenze di condanna a sola pena pecuniaria (d.lgs. 274/2000, art. 37) continua a valere, ma non dispensa il giudice ricevente dall'obbligo di trasmissione o di applicazione delle norme di conversione quando si configurano rimedi eterogenei; la valutazione sull'ammissibilità del ricorso per cassazione è compito del giudice di legittimità.
- Il giudice di appello non può sostituirsi al giudice di legittimità nel valutare i requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: compito di merito e di legittimità sono distinti e occorre rispettarne le competenze.
- In processi con imputazioni reciproche o connesse, l'adozione tempestiva della conversione/trasmissione tutela l'unità del giudizio e previene contrasti tra decisioni emesse nei diversi gradi di giudizio.
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