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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17506/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore di Salem ha impugnato l'ordinanza che ha negato la liberazione anticipata per il semestre 17/01/2020-17/07/2020, censurando il vizio di motivazione e il travisamento della prova. In particolare si è contestato che il Tribunale avrebbe ritenuto, senza indicare elementi, che il possesso del telefono cellulare fosse iniziato prima del 21/07/2020; la difesa ha osservato che la ricezione di un cellulare non richiede necessariamente una fase preparatoria plurigiornaliera e che, nel semestre considerato, la condotta inframuraria di Salem era invece totalmente positiva e avrebbe dovuto prevalere nella valutazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato congruamente la decisione: le due violazioni disciplinari (positività agli oppiacei il 1/12/2019 e possesso del cellulare rinvenuto il 21/07/2020, entrambe sanzionate con esclusione dall'attività in comune per 10 giorni) sono state valutate nel loro rilievo concreto e psicologico. La prima non ha pregiudicato il semestre 17/01-17/07/2019 (per il quale la liberazione anticipata è stata concessa), mentre entrambe, e in particolare il possesso del cellulare trovato quattro giorni dopo la fine del semestre 17/01-17/07/2020, sono state ritenute idonee a compromettere la valutazione partecipativa del detenuto nel semestre immediatamente precedente. La Corte ha quindi giudicato legittima la ricostruzione del Tribunale, ha confermato il diniego per il semestre contestato, ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di Euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 54 Ord. pen.

    Il requisito della partecipazione all'opera di rieducazione è criterio centrale per la concessione della liberazione anticipata; si valuta la condotta esteriore e l'adesione in itinere al processo risocializzante, non l'esito finale della rieducazione.

  • art. 103 DPR 30 giugno 2000, n. 230

    Stabilisce criteri operativi per la valutazione del comportamento del condannato ai fini dei benefici penitenziari; conferma che la valutazione deve basarsi sulla condotta esteriore e sui dati concreti del semestre.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento per ricorso inammissibile.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Citata in relazione ai profili di colpa e all'irritualità dell'impugnazione come fondamento della condanna ad una somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La concessione della liberazione anticipata si valuta semestre per semestre sulla base della partecipazione esteriore all'opera di rieducazione; non è richiesta la dimostrazione di piena risocializzazione.
  • Una violazione disciplinare grave può riverberarsi negativamente anche sul semestre immediatamente precedente o contiguo se emerge che la condotta deviante è iniziata in quel periodo e manifesta mancata adesione alla rieducazione.
  • Il giudice deve svolgere una valutazione concreta e sinottica: le infrazioni disciplinari vanno pesate insieme a eventuali comportamenti positivi continuativi; una singola infrazione non annulla automaticamente tutto il periodo positivo, salvo che la gravità renda incompatibile la partecipazione risocializzante.
  • Le censure sul vizio di motivazione richiedono di indicare in modo specifico errori logici o omissioni della decisione; contestazioni generiche o richieste di diversa valutazione di merito sono inammissibili.
  • Se un ricorso è ritenuto irrituale o infondato, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese ma anche a somme a favore della Cassa delle ammende.

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