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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/158

Regolamento (UE) 2025/158 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid in o su determinati prodotti

Normativa europea32025R0158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rivede al ribasso numerosi limiti massimi di residui di acetamiprid, alla luce della valutazione scientifica dell’EFSA sulle proprietà tossicologiche e sui rischi per i consumatori. In diversi casi gli LMR sono fissati al limite di determinazione, in altri sono portati a valori specifici ritenuti compatibili con la sicurezza alimentare. Per alcune combinazioni prodotto/residuo la Commissione prevede inoltre un riesame entro due anni dalla pubblicazione, tenendo conto delle informazioni che dovranno essere eventualmente presentate entro il 19 febbraio 2027.

Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui (LMR) di acetamiprid in numerosi prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai prodotti alimentari e ai mangimi di origine vegetale e animale elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, con specifico riferimento alla sostanza attiva acetamiprid e, per talune matrici, al metabolita N-desmetil-acetamiprid (IM-2-1) ai fini della valutazione del rischio. Si rivolge a Stati membri, operatori del settore alimentare e, indirettamente, ai paesi terzi esportatori verso l’Unione. Non disciplina in generale tutti gli antiparassitari, ma solo gli LMR di acetamiprid nei prodotti indicati; per alcune categorie il limite è portato al limite di determinazione analitica, per altre è ridotto a valori specifici. Si applica dal 19 agosto 2025, con un termine transitorio di circa sei mesi dalla pubblicazione per l’adeguamento operativo.

Modifica dei livelli massimi di residui di acetamiprid

Il regolamento interviene sul sistema dei livelli massimi di residui (LMR) dell’acetamiprid disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005. La revisione si fonda sulla valutazione scientifica dell’EFSA, che ha indicato valori tossicologici più restrittivi e ha evidenziato, per varie combinazioni prodotto/residuo, possibili superamenti della dose acuta di riferimento (DAR).

Contesto e motivazioni della modifica

La Commissione richiama la propria richiesta all’EFSA di una dichiarazione sulle proprietà tossicologiche e sugli LMR dell’acetamiprid e dei suoi metaboliti, effettuata ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 178/2002. Dalla dichiarazione EFSA emerge una DGA e una DAR inferiori per l’acetamiprid, nonché l’inclusione del metabolita IM-2-1 nella definizione del residuo ai fini della valutazione del rischio per alcune colture. In base a tale analisi, la Commissione ritiene necessario abbassare diversi LMR per garantire un livello elevato di tutela dei consumatori.

Prodotti per i quali gli LMR sono abbassati al limite di determinazione

Per ribes a grappoli, banane, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, spinaci e bietole da foglia e da costa, l’EFSA ha riscontrato un superamento della DAR. Consultati gli Stati membri, non sono state segnalate buone pratiche agricole (BPA) alternative idonee a evitare un rischio inaccettabile per i consumatori. Per tali prodotti gli LMR sono quindi ridotti al rispettivo limite di determinazione analitica.

Prodotti per i quali sono adottati valori ridotti ma compatibili con la sicurezza

Per nespole, ciliegie, pesche, uve da tavola e da vino, more di rovo, lamponi, mirtilli, mirtilli giganti americani, uva spina/grossularia, bacche di sambuco, olive da tavola, pomodori, melanzane, meloni, zucche, cocomeri/angurie, cavoli broccoli, cavolfiori, cavoli cappucci, dolcetta/valerianella/gallinella, rucola, senape juncea, asparagi, fegato bovino e altre frattaglie commestibili di bovini, sono state invece individuate BPA alternative che consentono di non superare la DAR. La Commissione riduce pertanto gli LMR ai valori proposti dall’EFSA.

Prodotti soggetti a riesame successivo

Per mele, pere, cotogne, albicocche, peperoni, cetrioli e zucchine l’EFSA ha individuato anch’essa BPA alternative compatibili con la sicurezza, ma alcune informazioni sulle sperimentazioni sui residui non erano disponibili. La Commissione considera comunque sicuri i nuovi LMR, ma prevede un riesame entro due anni dalla pubblicazione del regolamento, tenendo conto delle informazioni che potranno essere presentate entro il 19 febbraio 2027. In assenza di tali informazioni, il riesame terrà conto della loro mancanza.

Contenuto dell’allegato tecnico

L’allegato sostituisce integralmente la colonna dell’acetamiprid nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Oltre ai valori specifici per numerosi prodotti vegetali e animali, compaiono numerose voci fissate al limite inferiore di determinazione analitica, indicate con la nota (*1). Per i prodotti di origine animale, la definizione del residuo è diversa per le combinazioni interessate: per i prodotti del codice 1000000, eccetto il 1040000, il residuo è definito come somma di acetamiprid e N-desmetil-acetamiprid (IM-2-1), espressa come acetamiprid.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 19 agosto 2025. La scelta di una data di applicazione differita risponde all’esigenza di consentire l’adeguamento di Stati membri, paesi terzi e operatori del settore alimentare ai nuovi limiti.

Profili pratici per operatori e consulenti

Per avvocati e commercialisti che assistono operatori agroalimentari, il regolamento comporta un immediato impatto su controlli ufficiali, conformità dei prodotti immessi sul mercato e gestione contrattuale delle forniture. È particolarmente rilevante verificare le filiere che coinvolgono i prodotti espressamente ridotti al limite di determinazione o sottoposti a valori più bassi, nonché monitorare il futuro riesame dei prodotti per i quali la Commissione ha esplicitamente previsto un aggiornamento entro il biennio successivo alla pubblicazione.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 sostituisce, nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, la colonna relativa all’acetamiprid con i nuovi LMR contenuti nell’allegato del regolamento. La revisione riguarda un ampio elenco di prodotti vegetali e di origine animale, con differenziazione tra valori ridotti, valori specifici e limiti al livello di determinazione analitica.

Base scientifica e revisione dei valori

La Commissione si fonda sulla dichiarazione EFSA sui profili tossicologici di acetamiprid e dei suoi metaboliti, che ha determinato una DGA e una DAR più basse. In presenza di superamenti della DAR per alcuni prodotti, gli LMR vengono ridotti al limite di determinazione; per altri prodotti, sono adottati i valori proposti dall’EFSA o valori ritenuti sicuri in base a buone pratiche agricole alternative. Per mele, pere, cotogne, albicocche, peperoni, cetrioli e zucchine è previsto un riesame successivo per la carenza di talune informazioni sulle sperimentazioni sui residui.

Casi di riduzione al limite di determinazione o a nuovi valori

Per ribes a grappoli, banane, lattughe, scarola/indivia a foglie larghe, spinaci e bietole da foglia e da costa gli LMR sono abbassati al limite di determinazione. Per nespole, ciliegie, pesche, uve da tavola e da vino, more di rovo, lamponi, mirtilli, mirtilli giganti americani, uva spina/grossularia, bacche di sambuco, olive da tavola, pomodori, melanzane, meloni, zucche, cocomeri/angurie, cavoli broccoli, cavolfiori, cavoli cappucci, dolcetta/valerianella/gallinella, rucola, senape juncea, asparagi, fegato bovino e altre frattaglie commestibili di bovini, gli LMR sono ridotti ai valori proposti dall’EFSA. Per mele, pere, cotogne, albicocche, peperoni, cetrioli e zucchine sono adottati valori ridotti ma con successivo riesame.

Entrata in vigore, applicazione e termine di adeguamento

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 19 agosto 2025. Il considerando finale evidenzia la necessità di concedere un periodo ragionevole di adeguamento a Stati membri, paesi terzi e operatori del settore alimentare prima dell’applicazione dei nuovi LMR.

Definizione del residuo e clausola di riesame

Per acetamiprid, nei prodotti di origine animale diversi dal codice 1040000, la definizione del residuo è la somma di acetamiprid e N-desmetil-acetamiprid (IM-2-1), espressa come acetamiprid. Per mele, pere, cotogne, albicocche, peperoni, cetrioli e zucchine la Commissione terrà conto delle informazioni mancanti sulle sperimentazioni sui residui se presentate entro il 19 febbraio 2027; in mancanza, prenderà atto dell’assenza di tali informazioni al momento del riesame.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitarisalute dei consumatoriagricolturacommercio internazionale

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